Breve glossario dell'incasso documentario

L'incasso documentario consiste in una forma di pagamento in base alla quale il venditore conferisce alla propria banca mandate di incassare l'importo della fornitura dal compratore (o di raccoglierne l'accettazione su una tratta) centro consegna dei documenti riguardanti la fornitura. Per assolvere il mandate, la banca del venditore trasmette i documenti ad una banca sulla piazza del compratore, la quale si occupa dell'incasso o dell'accettazione.

Questa forma di regolamento trova applicazione nelle forniture su destinazioni sufficientemente lontane, in cui il trasporto viene gestito, generalmente, via mare.
L'incasso documentario può essere di due tipi:

• contro pagamento (D/P, ovvero «documents against payment), se il compratore deve provvedere al pagamento per entrare in possesso dei documenti relativi alla merce. Tale forma di pagamento è conosciuta anche con il nome CAD (cash against payment);

• contro accettazione (D/A, ovvero "documents against acceptance), quando il compratore può entrare in possesso dei documenti rappresentativi della merce accettando una cambiale tratta o firmando un pagherò cambiario, entrambi con data di scadenza certa. 

Nell'intento di uniformare le diverse interpretazioni nell'ambito degli scambi internazionali e di disciplinare obblighi e responsabilità delle parti interessate, la Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) ha regolamentato questa forma di pagamento con una pubblicazione: la n. 522 «Norme uniformi relative agli incassi», conosciuta con il nome NUI, in vigore dal 1° gennaio 1996.

L'art. 3 delle NUl prevede che le parti interessate in un'operazione di incasso documentario sono le seguenti:

l’ordinante (principal), che è generalmente il venditore che affida l’operazione di incasso alla propria banca, consegnandole i documenti e il relativo ordine di incasso (mandato di incasso o di accettazione);

la banca trasmittente (remitting bank), che è la banca alla quale l'ordinante ha affidato l'operazione e che, ricevuti i documenti, li trasmette, conformemente alle istruzioni, alla banca incaricata;

• la banca incaricata dell'incasso (collecting bank), che è colei che, conformerete alle istruzioni ricevute dalla banca trasmittente, interviene nello svolgimento dell'operazione di incasso;

la banca presentatrice (presenting bank), che è la banca che effettua la presentazione dei documenti al trassato secondo le istruzioni ricevute. Di solito è la banca stabilita sulla piazza del compratore e spesso e lo stesso istituto di credito incaricato dell'incasso;

il trassato (drawee), che generalmente e il compratore al quale dovranno essere presentati i documenti in conformità con le istruzioni di incasso.

L'operazione si svilupperà a seconda che il ritiro dei documenti da parte del compratore, il trassato (drawee), sia subordinato:
• al pagamento;
• all'accettazione di una tratta o alla firma di un pagherò cambiario o al rilascio di un impegno di pagamento.

Pertanto l'operazione si articolerà come segue:

1) compratore e venditore concludono un contratto di compravendita;

2) il venditore spedisce la merce al compratore;

3) il venditore consegna i documenti alla propria banca affidandole l'incarico di inviarli alla banca del compratore affinché ne curi l'incasso (ossia il pagamento) oppure l'accettazione;

4) la banca del venditore invia i documenti, tramite formulari appositi, a una propria corrispondente, nel paese del compratore, conformemente alle istruzioni ricevute;

5) la banca incaricata dell'incasso, nel paese del compratore, invia i documenti alla banca del compratore con le istruzioni di consegnarli allo stesso contro pagamento (D/P o CAD), oppure contro accettazione (D/A), a seconda delle istruzioni ricevute;

6) la banca presentatrice avvisa il compratore dell'arrivo dei documenti, invitandolo a presentarsi agli appositi sportelli per il ritiro de gli stessi contro pagamento dell'importo (D/P) oppure contro accettazione (D/ A);

7) il compratore si presenta alla banca presentatrice e ritira i documenti, dopo averli pagati o accettati, conformemente alle istruzioni contenute nella lettera di trasmissione degli stessi;

8) il compratore può, così, sdoganare e ritirare la merce;

9) la banca presentatrice trasferisce l'importo alla banca trasmittente, tramite la banca incaricata nel caso di D/P, mentre nel caso di accettazione (D/A), avvisa dell'avvenuta accettazione e trattiene presso di sé (se le istruzioni sono in tal senso) la tratta accettata, il pagherò cambiario o l’impegno di pagamento per il successivo incasso alla scadenza;

10) la banca trasmittente accredita l’importo al venditore.

(Tratto da "Pagamenti Internazionali" Antonio Di Meo - IPSOA Editore)




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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Breve-glossario-dell-incasso-documentario-568-ITA.asp 2018-09-29 daily 0.5