Cash on delivery: che cos'è e quali precauzioni prendere (di Antonio di Meo)

Tale forma di pagamento è molto conosciuta presso gli operatoti economici con il nome di "cash on delivery" in sigla COD che prevede per l'appunto che il pagamento del prezzo della fornitura avvenga contestualmente alla consegna delle merce.

Contrariamente al significato del termine in uso (cash on delivery), ovvero contanti alla consegna, il pagamento contestuale si realizza soltanto nel casi di rilascio di banconote in cambio della merce.
L'operazione che riguarda le spedizioni effettuate via camion in ambito europeo, generalmente si articola nel modo che andiamo a descrivere:
1) l'esportatore incarica uno spedizioniere (scelto da lui stesso o su indicazione del compratore a seconda del termine di resa della merce pattuito) di consegnare la merce solo se riceverà in cambio della stessa uno dei documenti sotto indicati
- un assegno bancario o un assegno circolare, oppure
- un pagherò cambiario, oppure
- la firma di accettazione su di una tratta, oppure
- una dichiarazione bancaria di aver ricevuto ordine di pagamento, oppure
- una dichiarazione bancaria di blocco dei fondi, oppure
- un'attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, irrevocabile ed incondizionata a favore del venditore; 
2) lo spedizioniere, giunto a destinazione, consegnerà la merce al compratore secondo le istruzioni ricevute dal venditore;
3) lo spedizioniere, consegnerà all'esportatore il documento ritirato dal compratore quale vincolo per la consegna della merce, secondo le istruzioni ricevute dall'esportatore.

Occorre far presente al lettore che, fra le possibilità elencate al punto 1), soltanto l'ultima: l'attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, o il ritiro di un assegno circolare emesso da primaria banca, assicura al venditore il pagamento della fornitura. La consegna della merce, però, dovrà essere eseguita soltanto quando la valuta di accredito indicata sull'attestazione di pagamento è maturata e l'importo sia stato accreditato in via definitiva e liberatoria.

Tutte le altre presentano, invece, una serie di rischi che sconsigliano l'utilizzo del sistema COD.
Per quanto riguarda la responsabilità dello spedizioniere a cui viene affidato l'incarico di consegnare la merce al destinatario della stessa, occorre sottolineare che il rapporto che si instaura con lo stesso, non va confuso con il contratto di trasporto, in quanto il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere si impegna non a trasportare, ma a concludere un contratto di trasporto con un vettore per l'invio della merce ad un certo destinatario.

La responsabilità dello spedizioniere nell'assumersi l'incarico ricevuto è quella che deriva dall'art. 1739 del Codice Civile, in quanto lo stesso, rivestendo il ruolo di mandatario, si impegna a seguire le istruzioni del committente (il venditore) così come gli sono state impartite.
Per concludere, quindi, lo  spedizioniere e responsabile solo in caso di inosservanza delle istruzioni ricevute e da lui stesso accettate.

Nel caso lo spedizioniere esegua le istruzioni ricevute che, a titolo di esempio, prevedessero la consegna della merce contro ritiro di un assegno di conto corrente bancario e lo stesso risultasse poi impagato, lo spedizioniere non avrebbe alcuna responsabilità in quanta il danno subito dalla ditta venditrice riguarda ed è conseguenza del rapporto che la stessa ha instaurato con il compratore.

La responsabilità della spedizioniere sussisterebbe, invece, nel caso in cui a fronte di istruzioni scritte, da lui accettate senza alcuna riserva, richiedenti a consegna della merce, contro ritiro, ad esempio, di un assegno circolare firmato da primaria banca, la merce fosse, invece, consegnata diversamente dalle istruzioni, contro ritiro (ad esempio) di assegno di conto corrente bancario emesso dallo stesso compratore, assegno che poi risultasse impagato.

Nel caso esposto, lo spedizioniere, quale mandatario del venditore potrà, in virtù del mandato ricevuto, essere responsabilizzato, in quanta l'inosservanza del mandato causa un danno economico alla ditta venditrice.

(Tratto da "Pagamenti Internazionali - Casi risolti" di Antonio Di Meo - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l.)




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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Cash-on-delivery-che-cos-e-e-quali-precauzioni-prendere-di-Antonio-di-Meo-194-ITA.asp 2016-01-29 daily 0.5