Clausola di forza maggiore: accezione nei paesi extra-UE maggiormente significativi nei rapporti commerciali con le imprese italiane

Come purtroppo di palese evidenza, la recente diffusione del Coronavirus ha avuto ed avrà, per un prolungato lasso di tempo, un fortissimo impatto sull’economia, sugli scambi e sui rapporti contrattuali internazionali, interessando, in particolar modo, il funzionamento sia della c.d. supply chain che della catena distributiva. 

La casistica degli effetti sui rapporti contrattuali, con particolare riferimento all’inadempimento, è eterogenea, ma tuttavia, il tratto comune è rappresentato dai ritardi ed addirittura dalla impossibilità, per le imprese italiane, di adempiere alle proprie prestazioni (siano esse forniture di merci o prestazione di servizi), con un effetto a cascata che travolge i vari operatori economici, rendendo estremamente difficile l'inquadramento delle varie responsabilità. 

In situazioni di emergenza (sanitaria in primo luogo, ed economica in secondo luogo) come quella attuale, i diversi operatori commerciali che si ritrovano nella condizione di non potere adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, sono soliti appellarsi alla c.d. clausola di forza maggiore. 

Il rischio in cui, tuttavia, possono incorrere, è quello di ritenere che nelle transazioni internazionali sia applicabile e quindi invocabile sempre e comunque tale istituto, come disciplinato nell’Ordinamento italiano e come ivi comunemente ritenuto.

C’è poi un ulteriore aspetto delicato da sottolineare; mentre nel predisporre i documenti contrattuali, si dedica una grande attenzione a tutti i vari aspetti che caratterizzano le prestazioni, sin troppo spesso la clausola che disciplina la forza maggiore è standard e viene applicata uniformemente a tutti i contratti stipulati dall’Azienda italiana, senza tenersi in alcun conto del clima giuridico nel quale si trova il partner straniero, sull’erroneo presupposto che “tanto, i casi di forza maggiore sono uguali in tutto il mondo”. 

Niente di più sbagliato; a mero titolo esemplificativo, in Egitto, la giurisprudenza maggioritaria esclude espressamente la guerra dal novero dei casi di forza maggiore. Ne consegue che l’azienda che si accinge a stipulare o rivedere contratti internazionali, deve necessariamente dare disposizione agli estensori del contratto di verificare assai scrupolosamente come è disciplinata la forza maggiore nei Paesi di interesse, e soprattutto come viene gestita da un punto di vista pratico. In questo senso, si rende pertanto utile - da un lato - evidenziare sommariamente quali siano le diverse accezioni caratterizzanti l’istituto della forza maggiore nei Paesi extra-UE di maggiore interesse, dall’altro fornire una serie di raccomandazioni “pratiche” finalizzate a tutelare gli operatori economici. 

LE DIFFERENTI ACCEZIONI DI “FORZA MAGGIORE” 

In linea generale, si può dire che l’istituto della Forza Maggiore od altro istituto analogo, è riconosciuto nella quasi totalità dei Paesi, anche se esistono sfumature o sinanco sensibili differenze tra le diverse nozioni, dovute al contesto storico e culturale di ogni Paese.

ORDINAMENTO ITALIANO: 

Per ciò che attiene all’Ordinamento Italiano, lo stesso non prevede una definizione positiva di forza maggiore, ma tuttavia, riconosce all'articolo 1256, 1° comma, c.c., la possibilità che un'obbligazione si estingua quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. È rimessa pertanto alla giurisprudenza la determinazione delle criticità e dei limiti dell’istituto in parola. 

PAESI C.D. DI COMMON LAW: 

Altrettanto accade nei Paesi i cui ordinamenti sono improntati alla c.d. “common law“, dove generalmente non esiste una definizione normativa del concetto di forza maggiore (sebbene esistano variazioni dello stesso concetto, come ad esempio, nella dottrina inglese in cui si parla di “frustration” o il concetto statunitense di “impracticability”, le quali permettono al contraente di estinguere/sospendere la propria obbligazione, allorquando la prestazione diventi impossibile per causa allo stesso non imputabile).

Ne consegue che, nei sistemi d i common law, le parti che scelgono di chiamare in causa la forza maggiore quale esimente da responsabilità contrattuale, specificando dettagliatamente le singole ipotesi di forza maggiore, hanno poca scelta se non quella di definire il concetto stesso all’interno dei contratti. In questo senso, la formulazione della clausola di forza maggiore nell’ambito di un rapporto contrattuale, se riveste sempre e comunque notevole importanza, lo diventa vieppiù nei casi in cui una od entrambe le parti del rapporto risiedono in un Paese caratterizzato da un tale sistema giuridico, proprio per via del fatto che, in assenza di una regolamentazione normativa dell’istituto, sarà più complesso definire responsabilità e conseguenze se non preventivamente determinate pattiziamente. 

PAESI DI DIRITTO ISLAMICO: 

L’accezione di “forza maggiore” appare non univocamente inquadrabile (secondo i canoni caratterizzanti i sistemi di civil law) anche nei Paesi di diritto Islamico. Infatti “la forza maggiore” - conosciuta nella lingua araba come quwwat al-qanun - non viene intesa come semplice e mero evento esterno, imprevedibile, non imputabile al debitore e comunque fuori dal suo controllo, ma come causa di giustificazione dovuta al verificarsi di un evento imprevedibile, ma inteso sempre e comunque come “atto di Dio”. 

Conformemente al metodo “casistico” tipico della disciplina dei contratti islamici, tuttavia, l’evento esterno, ovvero l’“atto di Dio”, viene identificato tanto in un “fatto celeste” quanto in un “fatto dell’uomo al quale sia impossibile resistere”. Sono pertanto potenzialmente identificabili come cause di forza maggiore, ad esempio, tanto la pioggia che distrugge un raccolto e rende impossibile la sua consegna, quanto un ordine imperativo dell’Autorità. Occorre inoltre rilevare che la Shari’ah estende il campo di applicazione della “forza maggiore” non solo all’ipotesi in cui per il debitore sia diventato impossibile adempiere alla propria prestazione, ma anche alla situazione in cui per il debitore sia divenuto - a causa di un mutamento delle circostanze riferibili alle obbligazioni ed ai diritti fondamentali del contratto - impossibile adempiervi esattamente od in parte.  

Secondo il diritto musulmano, infatti, un contratto dovrebbe cessare di essere vincolante per le parti qualora si sia verificato un mutamento (imprevedibile) delle circostanze riferibili alle obbligazioni ed ai diritti fondamentali del contratto, tale da rendere lo stesso eccessivamente oneroso per la parte obbligata, dovendo un contratto essere sempre giusto, equo e ragionevole.

FEDERAZIONE RUSSA: 

Anche l’Ordinamento giudico della Federazione Russa delinei una definizione generica del concetto di “forza maggiore”, per cui si intende il verificarsi di circostanze eccezionali imprevedibili ed inevitabili, tali da esimere da responsabilità la parte che non adempie all’obbligo contrattualmente assunto, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dall’accordo delle parti. 

Nell’ottica definitoria si colloca anche la Suprema Corte Russa, alla quale occorre riconoscere un ruolo primario per avere contribuito, attraverso copiosa giurisprudenza sul punto, a stilare un elenco di circostanze eccezionali in presenza delle quali possa essere richiamata l’esimente della “forza maggiore”, la quale richiede una sussistenza concomitante di requisiti dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità riferiti al caso specifico. È bene precisare che nell’Ordinamento giuridico russo le indicazioni in ordine all’individuazione degli eventi qualificabili come “forza maggiore” da parte della Camera di Commercio e dell’Industria russa godono di un particolare valore giuridico. 

In relazione a rapporti contrattuali sorti sul territorio russo tale Organo ha il potere di chiarire quali siano quelle circostanze eccezionali da considerarsi come eventi di “forza maggiore”. Dalla breve disamina della normativa e dei provvedimenti russi in relazione all’istituto di “forza maggiore” emerge con tutta evidenza che vi si possono annoverare anche gli eventi epidemiologici

Fonte: https://www.fondazioneforensebolognese.it/upload_manuali/2020/decapoa.pdf




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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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http://www.eu/ita/archivio/Clausola-di-forza-maggiore-accezione-nei-paesi-extra-UE-maggiormente-significativi-nei-rapporti-commerciali-con-le-imprese-italiane-1131-ITA.asp 2022-04-05 daily 0.5