Commercio estero e fatturazione elettronica: ancora modifiche alla normativa (di Mario Stefano Ogna)

FATTURE DA SOGGETTI BtoB A NON RESIDENTI.

La Legge n°178/2020, meglio nota coma Legge di bilancio 2021, ha previsto a partire dal 1.1.2022 l’abrogazione dell’elenco operazioni transfrontaliere (esterometro).

Infatti, l’articolo 1 comma 1103 della Legge di Bilancio 2021 n.178/2020, modificando il richiamato articolo 1, comma 3-bis, ha previsto che i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, siano trasmessi, non più attraverso l’esterometro, bensì telematicamente utilizzando il SdI secondo il formato della fattura elettronica.

Nella sostanza dal 1 gennaio 2022 sarà obbligatorio trasmettere al Sistema di Interscambio (“SDI”) anche le operazioni effettuate con controparti non residenti. 

Di conseguenza, a partire dal 2022, l’Esterometro sarà abolito.

Ciò significa che:
per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura 
elettronica di tipo TD01;
Si evidenzia che in caso di fattura elettronica nei confronti di clienti esteri, non stabiliti in Italia, la compilazione del campo codice
fiscale non è obbligatoria,

per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Come comunicare i dati delle operazioni con l’estero.

La comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero dovrà essere effettuata adottando il formato XML attualmente utilizzato per l’invio delle e-fatture.

Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia:

Si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01

Per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri:

Il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17 – TD18 – TD19 da trasmettere al Sistema di Interscambio

Il documento elettronico è di tipo TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

Il tipo TD18 si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993.

Il documento elettronico è di tipo TD19 per gli acquisti di beni locali dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

Tipologia di documento elettronico per le fatture passive

Documento elettronico TD17 :
Per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra UE

Documento elettronico TD18:
Si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione.

Documento elettronico TD19
Per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ed è tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra UE.
 
Termini di trasmissione dei dati

Come sopra riportato, la modifica si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022:

la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuare utilizzando il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro
12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio,
giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive dovrà   essere   invece effettuata entro il quindicesimo giorno del
mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Allineamento dei termini ai fini dei documenti IVA precompilati

Come riportato dalla Relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2021, la nuova tempistica consente di allineare i termini di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, permette all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA, della liquidazione periodica IVA e della dichiarazione IVA annuale (art. 4, D.Lgs. n. 127/2015).

Nuovo regime sanzionatorio 

A seguito della modifica dell’obbligo comunicativo relativo alle operazioni transfrontaliere, la sanzione
applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Coloro che stanno utilizzando una propria piattaforma per la gestione dei flussi di fatturazione elettronica
potranno effettuare gli adempimenti direttamente con detta struttura in caso contrario l’azienda dovrà contattare il proprio consulente fiscale e/o centro contabile.






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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Commercio-estero-e-fatturazione-elettronica-ancora-modifiche-alla-normativa-di-Mario-Stefano-Ogna-1011-ITA.asp 2021-11-12 daily 0.5