Cooperazione in materia fiscale: ratificato l'accordo Italia - Turkmenistan (IPSOA Quotidiano)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 217 del 2016, è stato ratificato l’accordo di cooperazione in materia fiscale stipulato tra lo Stato italiano e il Governo del Turkmenistan. L’accordo punta a favorire la corretta applicazione della normativa fiscale tramite lo scambio di informazioni rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la riscossione delle imposte, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d’imposta, oppure per indagini o procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali.
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 217 del 2016, di ratifica ed esecuzione dell’accordo di cooperazione in materia fiscale stipulato tra Italia e Turkmenistan.
Finalità
Lo scopo dell’accordo è quello di favorire la corretta applicazione della normativa fiscale tramite lo scambio di informazioni rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la riscossione delle imposte, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d’imposta, oppure per indagini o procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali.
Le imposte oggetto dell’accordo sono le seguenti: (per l'Italia)
- IRPEF;
- IRES;
- IRAP;
- IVA;
- imposta sulle successioni;
- imposta sulle donazioni;
- imposta sostitutiva. (per il Turkmenistan)
- IVA;
- accise;
- imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche;
- imposta sul reddito delle persone fisiche;
- imposta sulle risorse naturali;
- imposta sul patrimonio.
L’accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dello stesso, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.
Richieste di assistenza
Le richieste vanno presentate dalla Parte richiedente alla Parte interpellata.
È assolutamente irrilevante, ai fini dello scambio di informazioni, che il comportamento posto da un soggetto costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel caso in cui la condotta abbia avuto luogo nel territorio della Parte interpellata.
Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non riescono a soddisfare la richiesta di informazioni della Parte interpellante, la Parte interpellata utilizza misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste.
In sede di avanzamento della richiesta di assistenza, la Parte interpellante deve fornire specifiche informazioni/dichiarazioni, quali ad esempio:
- l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
- una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui viene specificata la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni;
- la finalità fiscale per la quale vengono richieste le informazioni;
- le ragioni per le quali si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona appartenente alla giurisdizione della Parte interpellata;
- nei limiti delle informazioni di cui si dispone, nominativo e indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste.
Verifiche fiscali in territorio estero
La Parte interpellata può permettere, a rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente, di entrare nel territorio della Parte interpellata, in relazione ad una richiesta di informazioni, per interrogare persone ed esaminare documenti.
È però necessario il consenso scritto delle persone interessate.
Rifiuto
Non sussiste alcun obbligo in capo alla Parte interpellata di ottenere/fornire le informazioni richieste dalla Parte interpellante, che quest’ultima non sarebbe in grado di ottenere sulla base della propria legislazione per l'amministrazione o l'applicazione della propria legislazione tributaria.
Nell’ipotesi in cui la Parte interpellata ritenga che:
- le informazioni ad essa richieste possano rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale;
- la richiesta non sia conforme all'accordo;
- la divulgazione delle informazioni richieste sia contra ria all'ordine pubblico della Parte interpellata;
- la richiesta comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze, può rifiutarsi di prestare l’assistenza richiesta.
(Tratto da http://www.ipsoa.it)