Diritto tributario internazionale: transfer pricing (PARTE 1)

La controllata spagnola
La società di capitali A, residente in Italia, vende beni di propria produzione alla società di capitali B, controllata al 100%, residente in Spagna.

II prezzo di vendita dei beni alla società spagnola B è quello applicate per gli stessi beni venduti sul mercato italiano dalla società A con una riduzione che consente alla società italiana A di mantenere un margine di utile e alla società controllata spagnola B di poter aggiungere al prezzo di acquisto, quello del trasporto e distribuzione.

La società controllata spagnola B, di recente acquisizione, rappresenta il canale commerciale della società italiana A sul mercato spagnolo.

La società controllata spagnola B non ha distribuito gli utili conseguiti, peraltro molto modesti al socio A.
In sintesi: il minor prezzo applicato non causa perdita alla società italiana A (coerenza con il principio di economicità); il minor prezzo applicato per favorire una maggior penetrazione del mercato spagnolo ai prodotti della società italiana A e un aumento dei volumi di vendita futuri; il minor prezzo non è applicato per trasferire utili da uno stato ad un altro al fine di ridurre la tassazione complessiva del gruppo.

Domande:
- La fattispecie di cui sopra, può ritenersi rientrante tra quelle di tranfer pricing di cui al co.7 art. 110 Tuir, tenuto contro che quest’ultimo pone come condizione “… se ne deriva aumento di reddito . . ...”?
- Quale significato deve attribuirsi a quella "condizione"?
- Questa "condizione" è presente nella fattispecie più sopra esposta?
- Debbo compilare il prospetto RS 106 del Modello Unico? Tutto? In Parte?
- Debbo predisporre tutta la documentazione richiesta?

Risposta
L'articolo 110 co.7 del Tuir stabilisce che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa., ne sono controllate o sono controllare dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato secondo le indicazioni fornite dall’art. 9. La rettifica è automatica se ne deriva un incremento del reddito, mentre è effettuata in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, se ne deriva una diminuzione.

Il transfer pricing opera quindi se sussiste un rapporto di controllo tra il soggetto italiano ed il soggetto estero. Nel caso in esame poiché la società italiana controlla al 100% la società spagnola, operano le norme in tema di transfer pricing.

La disciplina in oggetto prevede, in sintesi, che le transazioni infragruppo siano poste in essere sulla base dei valori di mercato.

È necessario quindi:
1. Individuare tutte le transazioni infragruppo (cessioni/acquisti, prestazioni di servizi anche se non fatturate, finanziamenti);
2. Individuare il metodo con il quale sono determinati i prezzi di trasferimento infragruppo;
3. Definire i prezzi “di mercato”;
4. Giustificare l’eventuale differenza tra il prezzo praticato e il prezzo di mercato.

Esamineremo, nel proseguo, se sia necessario predisporre la documentazione che illustri quanto sopra, e se sia opportune barrare la casellina del rigo RS106 del Modello Unico SC.

Come detto, dopo aver individuate tutte le transazioni infragruppo è necessario definire il metodo con il quale i prezzi di trasferimento sono determinati. 
I metodi previsti dalle "transfer pricing Guidelines" dell'OCSE si suddividono in due categorie: i metodi tradizionali e i metodi reddituali.

I metodi tradizionali per il calcolo del prezzo di libera concorrenza sono:
1. Il “Comparable Uncontrolled Price” (CUP o confronto di prezzo);
2. Il “Resale Price Method” (metodo del prezzo di rivendita);
3. Il “Cost Plus Method” (metodo del costo maggiorato);
4. I metodi reddituali basati sull’utile dell’operazione (transactional profit method) sono:
5. Il “Profit Split Mathod” (ripartizione dei profitti);
6. Il “Transactional Net Margin Method» (comparazione dei margini netti della transazione).

Analizziamo, con brevi cenni, il metodo del confronto del prezzo.
Il metodo in esame rappresenta sicuramente il metodo più efficace per stabilire se le condizioni convenute tra imprese associate sono di libera concorrenza. Lo stesso prevede, infatti, il confronto del prezzo praticato tra le imprese del gruppo, con quello utilizzato da imprese indipendenti in transazioni simili o da un'impresa associata con un soggetto esterno al gruppo.

II confronto può quindi essere "interno" o "esterno":
- nel primo caso si raffronta il prezzo applicato nella transazione intercompany, con una transazione effettuata sempre dallo stesso soggetto del gruppo ma ad un terzo indipendente;
- nel secondo caso, invece, il prezzo applicato nella transazione intercompany viene confrontato con i prezzi applicati da terze imprese indipendenti che hanno posto in essere transazioni similari.

Di conseguenza, un elemento fondamentale del metodo in questione è l'individuazione delle transazioni similari. La similarità/comparabilità della transazione deve tener conto di numerosi fattori tra cui:
- qualità e stagionalità del prodotto; 
- volumi di vendita;
- termini e condizioni contrattuali;
- caratteristiche e dimensioni dei mercati di scambio;
- ecc.

Alla luce di quanto affermato può capitare che il prezzo praticato a oggetti terzi indipendenti possa rappresentare un punto di riferimento valido ma che debba essere "omogeneizzato" a quello praticato dall'impresa alla società del gruppo, per tener conto di eventuali servizi collaterali (si pensi al trasporto, alla posa in opera, l'assistenza post vendita ecc..).

Inoltre, per poter utilizzare tale metodo le transazioni con soggetti terzi devono essere significative; in sostanza, la percentuale delle vendite effettuata a soggetti non appartenenti al gruppo deve avere un certo grado di "significatività" s di "peso" sul fatturato totale.

Quindi, nel caso in esame, per poter utilizzare il metodo del confronto del prezzo interno la società italiana deve:
individuare le transazioni "similari" e scindere gli eventuali servizi resi dal soggetto italiano (nel mercato italiano) ed invece effettuati dal soggetto spagnolo nel mercato estero; in sostanza, le due transazioni devono essere "omogeneizzate" poiché nel mercato italiano si vende direttamente al cliente finale mentre, in Spagna, la cessione è effettuata nei confronti di un distributore e quindi ad un livello più alto della catena distributiva;
- verificare che le transazioni effettuate nei confronti dei clienti italiani (con soggetti terzi indipendenti) siano significative e non siano irrilevanti rispetto al fatturato totale.

Definite tali premesse analizziamo le strategie del contribuente in tema di transfer price:
1. può non effettuare alcuna analisi della propria posizione;
2. fare uno studio sul tema ma non comunicare alcunché all’Amministrazione Finanziaria;
3. fare uno studio sul tema e comunicare all'Amministrazione Finanziaria di disporre della documentazione (in questo caso bisogna rispettare gli schemi del masterfile e della documentazione nazionale);
4. attivare il ruling di standard interazionale.

(La seconda parte del presente articolo in cui verranno analizzate nel dettaglio le strategie del contribuente verrà pubblicata nel prossimo numero).

(Tratto da "Casi pratici risolti di fiscalità internazionale" di V. Pozzi, E. Vial - Euroconference Editore)




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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Diritto-tributario-internazionale-transfer-pricing-PARTE-1-583-ITA.asp 2018-11-05 daily 0.5