Esportare in Azerbaijan: la normativa doganale

La normativa generale
Il 24 giugno 2011, con Decreto Presidenziale, è stato pubblicato il nuovo Codice Doganale, entrato in vigore il 1° gennaio 2012. Il nuovo codice oltre a introdurre nuove norme, ha previsto una novità essenziale in tema di comunicazione pubblica, attraverso la creazione del nuovo sito Web delle dogane azerbaijane (http://www.customs.gov.az/en/e-Xidmetler.html), che consente agli operatori di registrare elettronicamente online le movimentazioni delle merci. 
Esso è diviso in due parti: generale e speciale. La parte generale fa riferimento a diritti e obbligazioni delle autorità doganali, mentre la parte speciale descrive le procedure doganali, tariffe, analisi dei rischi, esecuzione dei controlli, codici doganali per le varie merci. 
L'importazione dei beni in Azerbaijan è soggetta a dazi (dazi compresi tra 0% e 15%). Solo in alcuni casi e per talune categorie di beni, i dazi non vengono applicati. La procedura di importazione obbliga l’impresa al pagamento del dazio, più l’IVA sul costo della merce CIF (Cost Insurance and Freight) oltre al 3% dei costi di logistica doganale. 
Un accordo di partenariato e cooperazione tra Comunità Europea e Azerbaijan è stato firmato il 22 aprile 1996 e ratificato dall'Italia il 4 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27/8/1998).
L'accordo rende operative le disposizioni concernenti il commercio e le misure connesse (principi generali, pagamenti correnti, concorrenza, protezione commerciale e protocollo sulla mutua assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale). 
Documenti di spedizione
Le spedizioni destinate all'Azerbaijan devono essere accompagnate dai seguenti documenti: 
- Fattura commerciale (in tre esemplari)
- Certificato di origine (obbligatorio, redatto sul formulario comunitario vistato dalla Camera di Commercio)
- Certificato fitosanitario (per frutta, legumi, sementi)  
- Certificato sanitario (per le carni rilasciato dalle ASL di appartenenza)  
- Lista dei colli (raccomandata) 
- Documenti di trasporto 
Il trasportatore deve esibire una lettera di garanzia redatta dall'importatore che si impegna a
pagare i diritti e le tasse sui prodotti importati.

Esenzione dei dazi
I seguenti prodotti sono esenti da dazi doganali:
a) i veicoli utilizzati per i trasporti internazionali di merci, bagagli e passeggeri, i materiali ed articoli tecnici, carburante, cibo e quanto ad essi necessario, che sia stato acquistato nello svolgimento delle operazioni ordinarie su strada o in sosta temporanea, così come i pezzi di ricambio acquistati all'estero in caso di rottura dei veicoli stessi; 
b) i materiali e gli articoli tecnici, il carburante, il cibo e quant’altro portato al di fuori del territorio doganale della Repubblica dell’Azerbaijan in esecuzione dell’attività di noleggio di navi dell’Azerbaijan, compiuta da persone fisiche o giuridiche locali, che svolgano attività di trasporto marittimo, nonché i prodotti di tali operazioni portati nel territorio doganale della Repubblica dell’Azerbaijan; 
c) le merci importate/esportate in/da il territorio doganale dell’Azerbaijan destinate ad uso privato o ufficiale da parte di rappresentanti di Paesi stranieri, che siano persone fisiche che godano del diritto di libera
importazione/esportazione di tali merci in conformità alla normativa nazionale ed agli accordi internazionali dell’Azerbaijan; 
d) i beni destinati alla nazionalizzazione nei casi previsti dalla legge dell’Azerbaijan; 
e) i beni introdotti nel territorio doganale dell’Azerbaijan o esportati dallo stesso territorio per sopperire a dissesti e catastrofi, calamità o erogare aiuti umanitari per scuole ed istituzioni mediche e prescolastiche;
f) i beni introdotti nel territorio dell’Azerbaijan o esportati da tale territorio, da parte di Paesi, governi, organizzazioni internazionali, a dono o per scopi caritatevoli, inclusa l’assistenza tecnica;
g) i beni sottoposti al regime doganale di transito e destinati a Paesi terzi;
h) i beni esportati dal territorio dell’Azerbaijan da persone fisiche per uso privato e non destinati ad attività produttive o commerciali, in conformità a quanto stabilito dal Codice Doganale; 
i) i beni nazionali e culturali restituiti alla Repubblica dell’Azerbaijan (Legge “sulle Tariffe Doganali” n. 1064 del 20.06.1995 e successivi emendamenti.

Dal settembre 2009 sono stati esentati da dazi e IVA all'importazione:
1) Beni, di tipo non disponibile in Azerbaijan, importati per progetti di investimento nel turismo in zone di montagna oltre 1.300 m.s.l.m.
2) beni importati in Zone economiche speciali (con l’esclusione dei beni soggetti ad accisa).

Divieti di importazione
Le importazioni e le esportazioni in/dalla Repubblica dell’Azerbaijan di alcune merci e veicoli di trasporto possono essere vietate in base a politiche di sicurezza nazionale, protezione dell’ordine pubblico, moralità pubblica, tutela della salute e della vita delle persone, protezione di animali e piante, protezione ambientale, protezione dei valori artistici, storici e archeologici della popolazione dell’Azerbaijan e delle popolazioni di paesi stranieri, protezione dei diritti di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale, conformemente agli interessi dei consumatori ed altri interessi della Repubblica dell’Azerbaijan, sulla base di leggi ed accordi internazionali dei quali l’Azerbaijan sia parte.

(a cura della redazione di EBD. Materiale tratto da Business Guide - Azerbaijan, Informest Consulting s.r.l.)




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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Esportare-in-Azerbaijan-la-normativa-doganale-94-ITA.asp 2015-04-28 daily 0.5