Esterometro 2021 alla prova del via

Si avvicina la prima scadenza 2021 per l’esterometro: entro il 30 aprile deve essere effettuato il primo invio di quest’anno, relativo alle operazioni transfrontaliere del trimestre gennaio-marzo 2021, ad esclusione di quelle documentate da bolletta doganale o da fatture elettroniche. Si tratta, peraltro, di uno degli ultimi appuntamenti con l’esterometro: la legge di Bilancio 2021 ne ha, infatti, previsto l’abrogazione. A partire dal 2022, i dati delle operazioni con l’estero verranno inviati tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando lo stesso tracciato e formato della fattura elettronica.

È arrivata la prima deadline per l’esterometro: entro il 30 aprile va effettuato il primo invio dell’anno in corso, vale a dire quello relativo alle operazioni transfrontaliere del 1° trimestre 2021.
La trasmissione telematica della comunicazione per queste operazioni giunge quest’anno al capolinea: dal 2022 l’esterometro non sarà più obbligatorio, stante l’abrogazione disposta dall’art. 1, comma 1103, della legge n. 178/2020.

Attenzione
La legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, con operatori non residenti in Italia si dovrà adoperare dal 1° gennaio 2022 esclusivamente il Sistema di Interscambio utilizzando lo stesso tracciato e formato della fattura elettronica.

L’esterometro va in soffitta dal 2022, ma rimane in essere per tutto il 2021. L’adempimento è un appuntamento oramai noto, introdotto dall’art. 1, comma 3-bis, primo periodo, D.Lgs. n.127/2015, secondo cui tutti i soggetti passivi dell'IVA, residenti o stabiliti in Italia, che effettuano operazioni (cessioni di beni e prestazione di servizi) verso o da soggetti esteri, non stabiliti ai fini IVA in Italia, devono comunicare i relativi dati all’Agenzia delle Entrate.

Le informazioni sulle operazioni transfrontaliere, a partire dal 1° gennaio 2020, devono essere comunicate esclusivamente in via telematica ogni trimestre entro e non oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Le scadenze del 2021
Per il 2021 lo scadenzario con l’indicazione dell’ultimo giorno utile per effettuare la comunicazione è il seguente:

Anno 2021 Scadenza
1° trimestre 30 aprile 2021
2° trimestre 2 agosto 2021
3° trimestre 2 novembre 2021
4° trimestre 31 gennaio 2022

La trasmissione può essere fatta direttamente o tramite intermediario abilitato, nel rispetto del tracciato e delle regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche di cui al provvedimento prot. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti successivi.

Comunicazione dei dati del I trimestre 2021
Per l’invio del 30 aprile occorre considerare le operazioni transfrontaliere relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

I dati devono essere trasmessi telematicamente, utilizzando le specifiche tecniche del provvedimento del 20 aprile 2020: si tratta dell’ultima versione disponibile (1.6.2) omnicomprensiva di tutte le indicazioni del tracciato da popolare. Nella citata versione sono stati in primo luogo aggiornati i tracciati al fine di poter accogliere anche le informazioni della fattura elettronica, sono state inoltre allineate alcune informazioni in modo tale da utilizzare, in alcuni casi, una codifica “omogenea” fra fatturazione elettronica e comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

In particolare, preme segnalare che sono stati “assegnati” dei valori ben specifici per compilare alcuni campi che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno rispettare appunto la nuova parametrizzazione, prevista dalla versione 1.6.2. - tra essi il campo “Codice Natura”.

Inoltre, con le novità della legge di Bilancio il tracciato XML è stato aggiornato, anche per adeguarlo con alcuni codici divenuti obbligatori dal 1° gennaio 2022.

Cosa trasmettere nell’esterometro
Come indicato nel provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, le informazioni da comunicare mediante l’esterometro riguardano unicamente le operazioni ricevute verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA nel territorio dello Stato.

I dati da comunicare sono i seguenti:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, nei casi in cui non si indica l'imposta in fattura, la tipologia dell’operazione (codice natura).

Le novità delle specifiche tecniche
Dal 1° gennaio 2021 i dati dell’esterometro devono essere inseriti secondo quando previsto dalle specifiche sopra menzionate considerando che alcuni “campi” sono stati oggetto di aggiornamento. Il campo da attenzionare per la trasmissione dell’esterometro del 2021 è di certo il campo “Natura” visto che i codici in uso (N2, N3 o N6) non sono più previsti e l’eventuale invio di un file con tali codici sarà scartato dall’Amministrazione finanziaria con codice errore 00448.

Nel ciclo attivo, per le fatture emesse con operatori esteri occorrerà valorizzare il campo “Codice destinatario” con il valore “XXXXXXX” e il “Codice natura”.

Il codice alfanumerico del Campo “Natura” dal 1° gennaio 2021 dovrà essere scelto per le operazioni in commento fra quelli di seguito elencati:
- N2.1 per le operazioni non soggette a IVA (articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA);
- N2.2 per le operazioni non soggette per altre casistiche;
- N3.1 per le operazioni non imponibili, per esportazioni;
- N3.2 per le operazioni non imponibili, per cessioni intracomunitarie;
- N3.3 per le operazioni non imponibili, per cessioni verso San Marino;
- N3.4 per le operazioni non imponibili, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 per le operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6 per le operazioni non imponibili riferite alle altre operazioni che non concorrono al plafond.

Con riferimento al ciclo passivo tutto resta invariato e i codici del campo “Tipo documento” da utilizzare rimangono gli stessi.

Le operazioni facoltative
In caso di operazioni “transfrontaliere” documentate da bolletta doganale o da fatture elettroniche, la comunicazione assume carattere facoltativo.

Sebbene questa sia una conferma, occorre ricordare che quando si opta per inviar tali dati al Sistema di Interscambio utilizzando la fatturazione elettronica, l’esterometro non dovrà essere inviato e le informazioni saranno parte integrante del tracciato della fattura inviata con SdI.

Il contribuente in questa ipotesi dovrà parametrare opportunatamente il file della fattura elettronica utilizzando gli specifici codici per essa previsti con riferimento al “Tipo documento”.

Infatti, per il ciclo passivo il nuovo tracciato prevede una specifica codifica per poter valorizzare il campo “Tipo di documento”.

Riportiamo di seguito quelli a cui prestare attenzione per la fattispecie in commento, ovvero:
- TD17 nel caso di acquisto servizi dall’estero;
- TD18 nel caso di acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 nel caso di acquisto di beni art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

Attenzione
Dal 1° gennaio 2021 le operazioni con operatori della Gran Bretagna non sono più considerabili quali “scambi intracomunitari” ai sensi degli articoli 38 e 41, D.L. n. 331/1993. È stata prevista una specifica regolamentazione per il periodo transitorio relativo alle operazioni “a cavallo” 2020 e 2021: si rinvia in proposito all’art. 51 dell’Accordo di recesso (G.U.U.E. L62 del 2019).

Operazioni in reverse charge
Fino alla data del 31 dicembre 2021 rimane in essere la gestione del reverse charge e delle autofatture per alcune operazioni, con il conseguente l’obbligo di presentare l’esterometro. Ci si riferisce solo a determinate casistiche di acquisti e, pertanto, appare opportuno elencare quelle che rientrano in tale fattispecie e, dunque, prevedono la trasmissione della comunicazione (esterometro). Si tratta:

a) degli acquisti intracomunitari:
- di beni (art. 38 del D.L. n. 331/1993);
- di servizi generici (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972)
effettuati da soggetti stabiliti ai fini IVA in altro Paese della UE;

b) degli acquisti di beni e di servizi, rilevanti ai fini IVA, effettuati presso fornitori (cedenti/prestatori) extra-UE, in tal caso se le autofatture che contengo tali dati sono trasmesse a SdI decade l’obbligo di presentare l’esterometro.

(Tratto da https://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2021/04/17/esterometro-scadenza-invio-dati-trimestre-2021)




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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Esterometro-2021-alla-prova-del-via-945-ITA.asp 2021-05-06 daily 0.5