Il contratto di rete quale strumento principe per l'internazionalizzazione delle imprese (di Eugenio Novario)

Quale importanza dei contratti di rete nella internazionalizzazione?
Il contratto di rete assume particolare importanza ai fini della collaborazione tra imprese che intendono realizzare un programma di sviluppo comune di un piano d'internazionalizzazione efficace (1). Nello scenario internazionale, stante la competizione economica, i modelli tradizionali di impresa si prestano ad essere insufficienti. Ciò si inserisce dunque nella necessità di ricercare delle forme innovative al fine di stare sul mercato e competere con gli attori dell’economia globale. 

«Grazie alla rete, le imprese collaborano tra di loro per realizzare un programma comune attraverso progetti, attività e azioni che difficilmente possono essere realizzate individualmente» (2). 

Le principali attività attraverso le quali le imprese cercano di raggiungere questi obiettivi sono: progetti per aumentare la penetrazione commerciale e il marketing di prodotti di alta qualità all’estero; collaborazioni per nuove opportunità di business; assistenza post vendita; condivisione di informazioni sui diversi mercati; iniziative di formazione per il personale addetto all’internazionalizzazione; contrattazione prezzi di acquisto; partecipazione a fiere e bandi dedicati all’internazionalizzazione (3).

Da un’indagine qualitativa sui contratti di rete, condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico su un campione di poco più di 300 imprese, emerge che le imprese che aderiscono ad un contratto di rete da almeno un anno hanno aumentato le esportazioni del 21,8%. Le imprese in rete da meno di un anno hanno fatto registrare dati ancor più positivi dichiarando di aver aumentato l’export del 25,2% (4).

Risulta necessario indicare le principali caratteristiche del contratto di rete:
Il contratto di rete annovera una serie di fonti normative, rispetto alle quali assumono particolare rilievo: la legge 33/2009 (prima versione di disciplina del Contratto di Rete), la legge 122/2010 (modifica e completamento), le leggi 134/221/224 2012 (procedure, modulistica, soggettività giuridica), il decreto lavoro n. 76/2013 (distacco lavoratore rete), la determinazione n. 3 del 23/04/2013 Autorità Vigilanza Reti Impresa e Appalti Pubblici.

Ai sensi del D.L. 5/2009 «con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati». 

Da tale definizione ne consegue dunque che il contratto di rete costituisce una forma di organizzazione e coordinamento tra imprese autonome, sebbene comporti la creazione di legami di interdipendenza. Essa è costituita da un assetto istituzionale forte, ma di “tipo contrattuale”.

Sulla base del profilo causale del contratto è possibile distinguere tra: contratto a prestazioni corrispettive, contratto a titolo oneroso, contratto con comunione di scopo, contratto in senso proprio e fascio di contratti.
Lo scopo del contratto di rete è rivolto ad accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Esso comporta una condivisione della conoscenza e del proprio know- how, una maggiore evidenza nei confronti delle P.A. così come nei confronti del sistema bancario. In quanto comporti lo sviluppo di forme di cooperazione, la stessa consente il mantenimento dell’individualità circa la singola decisione imprenditoriale.

Circa alla determinazione degli aderenti, si richiama l’art. 3, co. 4-ter, l. 33/09, il quale con formula ampia, riferisce: “più imprenditori”, rispetto ai quali risulta necessaria la verifica della presenza dei requisiti sostanziali di cui all'articolo 2082 del codice civile, così dei requisiti formali ed, in particolare, che siano iscritti al registro delle imprese. Tale disciplina ha subito una modifica a seguito della Legge 81/2017, la quale, ai sensi dell’art. 12, co. 3 lettera a) (5), ha dettato la possibilità per tutti i professionisti di creare reti di impresa, quanto di partecipare a reti di impresa miste.

Non è richiesto circa la sua composizione la presenza di un numero minimo di partecipanti risultando dunque possibili sia reti bilaterali quanto plurilaterali. Inoltre, è un contratto aperto con possibilità di adesione di nuove imprese successivamente alla sottoscrizione.

Gli elementi essenziali del contratto sono dati da: la descrizione degli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva e previsione dei criteri della sua misurazione; un programma di rete comune che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori; le regole per l’assunzione delle decisioni e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato.

Il programma di rete è il nucleo del contratto e definisce: gli ambiti, i risultati attesi, gli strumenti, l’organizzazione e governance, il budget, l’allocazione delle risorse necessarie per realizzare il progetto, la distribuzione ed il ritorno economico.

Elementi eventuali del contratto risultano: il fondo patrimoniale, l’organo comune, e la soggettività giuridica. In riferimento al fondo patrimoniale risultano applicabili gli artt. 2614 e 2615, co. 2, c.c. 
Il fondo comune, se esistente, costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma di rete. I rapporti tra i partecipanti alla rete e organo esecutivo possono essere riconducibili sia alla figura del mandato con rappresentanza che a quella del mandato senza rappresentanza, con tutte le conseguenze che tale differenza giuridica pone. L’esecuzione delle obbligazioni assunte per mezzo del contratto di rete è a carico in via solidale di tutti i partecipanti alla rete contratto qualora non vi sia soggettività giuridica.

Il contratto di rete può acquisire la così detta soggettività giuridica, consequenziando in capo allo stesso, una disciplina assimilabile a quella delle società di capitali. 

Le più significative differenze tra “rete contratto” e “rete soggetto” possono essere sintetizzate con il confronto delle relative principali caratteristiche: 
In riferimento alla rete contratto: 
a) Mero contratto quadro, di coordinamento
b) Potrà dotarsi di codice fiscale, ed è legittimata alla apertura di un conto corrente bancario.
c) Imputazione autonoma in capo ai singoli aderenti, in relazione al proprio apporto, delle operazioni attive e passive poste in essere dal contratto di rete (deroga in caso di mandato senza rappresentanza, nel rapporto tra i retisti e l’organo esecutivo) 
d) Iscrizione del contratto di rete effettuata nell’ambito della società retista
e) Beneficia della sospensione d’imposta sugli utili
f) Beneficia dei provvedimenti regionali, statali – europei, di finanziamento alle reti
Riguardo alla rete soggetto:
a) Autonomo soggetto giuridico e d’imposta, con responsabilità patrimoniale limitata.
b) Iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese
c) Obbligatoria istituzione del fondo patrimoniale e dell’organo comune
d) L’apporto alla rete sarà trattato come un conferimento e l’impresa contraente diventerà “socia” della rete
e) Non può beneficiare dell’agevolazione tributaria prevista per la rete contratto, e gli è preclusa la partecipazione e l’ottenimento dei contributi regionali, statali ed europei.

L’organo rappresentativo e decisionale si dovrebbe concretizzare in un’assemblea degli aderenti al contratto le cui decisioni potranno essere adottate sia a maggioranza che all'unanimità a seconda della previsione contrattuale.

L’organo esecutivo può essere sia unipersonale che collegiale: nel primo caso, si avrà un direttore o presidente del contratto che procederà alla sua esecuzione e alla rendicontazione contabile, riferendo periodicamente ai partecipanti (in maniera non dissimile da un amministratore unico); nel secondo caso avremo un consiglio di gestione, che rappresenti i soggetti che hanno aderito alla rete, e all’interno del quale andrà individuato il rappresentante legale.

Sostanzialmente la normativa del contratto di rete prevede una significativa libertà di regolamentazione e di funzionamento dello stesso. Tuttavia, non si può non sottolineare come, nell’ambito del contratto di rete, l’adozione di istituti previsti dal nostro codice civile, in riferimento alle società di capitali, non possa che decisamente ausiliare sia i soggetti partecipanti alla rete sia gli organi contrattualmente previsti, per l’interpretazione delle regole convenzionalmente adottate.

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(1) Andrea Sganzerla, “Contratti di
rete per l'internazionalizzazione delle PMI” in http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-03-09/contratti-rete-l-internazionalizzazione-pmi--172618.php,


(2) Cfr. Retimpresa, L’internazionalizzazione delle reti di
impresa, (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,
2015).



footnote">(3) Ibidem.



footnote">(4) Retimpresa, L’internazionalizzazione delle reti di impresa, 8.

(5) Articolo 12, comma 3, lettera
a): «di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di
partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo
3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso
alle relative provvidenze in materia;»


(Ha collaborato Valentina Piralli)




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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Il-contratto-di-rete-quale-strumento-principe-per-l-internazionalizzazione-delle-imprese-di-Eugenio-Novario-531-ITA.asp 2018-05-31 daily 0.5