Il regime Iva dei prodotti di provenienza extracomunitaria in importazione temporanea

Come si concilia la territorialità delle prestazioni di lavorazione con la non imponibilità Iva prevista quando tali prestazioni hanno per oggetto beni introdotti in Italia in temporanea importazione con successiva riesportazione del prodotto lavorato?
L’articolo 9, comma 1, n. 9) D.P.R. 633/1972 prevede la non imponibilità Iva per trattamenti di cui all’articolo 176, D.P.R 43/1973 (Testo unico delle disposizioni in materia doganale) eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati a essere esportati.
I trattamenti ai quali fa riferimento la norma sono:
• la lavorazione, compresi il montaggio, l’assiemaggio e l’adattamento ad altre merci;
• la trasformazione
• la riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto
• l’utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche per facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, esclusa l’utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi ed utensili.
Dal punto di vista territoriale, la non imponibilità in esame si applica alle sole operazioni che si considerano effettuate in Italia.
Dal 1° gennaio 2010, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs 18/2010, di recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE, ciò significa che il committente deve essere un soggetto passivo stabilito in Italia; nell’ambito dei rapporti “B2B”, infatti, le prestazioni di lavorazione, riparazione e trasformazione sono servizi “generici”, come tali territorialmente rilevanti nel Paese del committente.
Sono, pertanto, irrilevanti agli effetti dell’Iva le prestazioni rese nei confronti di un committente non stabilito nel territorio dello Stato, ancorché la fattispecie sia presa in considerazione dall’articolo 9, D.P.R. 633/1972. Le stesse operazioni non possono quindi essere considerate ai fini della verifica dello status di soggetto abilitato a effettuare acquisti e importazioni senza pagamento dell’imposta (c.d. “esportatore abituale”) e della determinazione del plafond a tal fine spendibile. Riguardo ai trattamenti eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, dalla formulazione del citato articolo 9, comma 1, n. 9), D.P.R. 633/1972 non è chiaro se la possibilità di applicare il beneficio della non imponibilità sia ammessa anche nell’ipotesi in cui sussista solo la possibilità e non la concreta intenzione di riesportare i “prodotti compensatori”, vale a dire i beni ottenuti dai suddetti trattamenti. Del resto, il richiamato articolo 176, D.P.R. 43/1973, nell’individuare le condizioni per la temporanea importazione, dispone che i prodotti ottenuti dai predetti trattamenti devono ricevere una delle destinazioni previste dall’articolo 186; sicché, in buona sostanza, devono essere riesportati.
Secondo l’impostazione più “liberista”, deve ritenersi ininfluente la successiva destinazione dei beni rispetto al momento di ultimazione della prestazione, siccome il richiamo all’articolo 176, D.P.R. 43/1973, operato dalla norma in materia di Iva, è finalizzato esclusivamente a identificare i trattamenti che possono essere eseguiti sui “beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati”, per i quali – da parte delle Autorità doganali – sia stata già accertata la sussistenza dello status di merce in temporanea importazione.
L’Agenzia delle entrate ha risolto il dubbio con la risoluzione n. 47/E/2001.
Come già indicato dalla circolare n. 26/411138 del 3 agosto 1979, l’articolo 9, comma 1, n. 9), D.P.R. 633/1972 prevede la non imponibilità Iva per i trattamenti (di cui all’articolo 176, D.P.R. 43/1973) eseguiti su:
• beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati;
• beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati a essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.
Sulla base della suddetta interpretazione della norma, il collegamento tra il beneficio della non imponibilità e l’evento successivo dell’esportazione dei prodotti compensatori è richiesto solo per i beni di cui al secondo punto.
Al contrario, per i beni di cui al primo punto, oggetto della presente disamina, l’agevolazione è riconosciuta in via oggettiva, senza che assuma alcuna rilevanza il successivo invio all’estero dei beni stessi.
In ragione di quanto esposto, può concludersi che il richiamo all’articolo 176, D.P.R. 43/1973, operato dall’articolo 9, comma 1, n. 9), D.P.R. 633/1972, ha il solo fine di identificare la natura delle operazioni che possono essere eseguite sui beni di cui trattasi, risultando ininfluente, ai fini della non imponibilità, la successiva destinazione dei beni temporaneamente introdotti nel territorio dello Stato.
A ulteriore conferma dell’indicazione ministeriale, può osservarsi che l’articolo 159, Direttiva n. 2006/112/CE, si limita a stabilire la detassazione delle prestazioni di servizio relative ai beni vincolati a un regime doganale sospensivo (qual è la temporanea importazione), senza tuttavia subordinare il riconoscimento della non imponibilità alla successiva esportazione dei prodotti compensatori.
(tratto da Casi pratici di Iva negli scambi con l'estero vol. II di Marco Peirolo, Euroconference editore)