Il regime degli investimenti stranieri in Uzbekistan

In linea di massima, ai sensi della Legge “Sugli investimenti stranieri” N. 6091 del 30 Aprile 1998 e di altre norme collegate in Uzbekistan non ci sono limitazioni alla partecipazione degli investitori esteri nei settori dell’economia del paese. Tuttavia, per alcuni singoli insediamenti industriali o singole aziende, non è consentita la presenza di capitale privato, sia uzbeko, sia estero. In particolare, la Legge sulla Denazionalizzazione e la Privatizzazione del 19 novembre 1991 elenca una serie di proprietà statali che non possono essere cedute ai privati. In sintesi si tratta di proprietà del patrimonio storico e culturale, di imprese attive nel settore della difesa, o nella ricerca scientifica.
In Uzbekistan non esiste una vera e propria autorità per l’autorizzazione degli investimenti esteri, in quanto la procedura per ottenere l’autorizzazione consiste in diverse fasi che coinvolgono diversi enti. Infatti, è direttamente l’investitore estero che deve presentare al Ministero dell’economia il suo piano d’investimento il quale viene vagliato assieme alle commissioni competenti del Ministero delle finanze, del Comitato statale sul fisco e del Ministero della giustizia.
A livello di autorità consultiva, nel 2007 è stata costituita presso il Ministero per le relazioni economiche con l’estero, gli investimenti e il commercio dell'Uzbekistan, l’Agenzia per il supporto informativo e la promozione degli investimenti stranieri “Uzinfoinvest”.
Nel corso degli anni successivi l’indipendenza del paese sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi volti a stimolare l’afflusso di capitale estero.
Attualmente il quadro normativo è composto dalle seguenti Leggi, Provvedimenti, Risoluzioni e Decreti Presidenziali:
- Legge della Repubblica Uzbeka “Sugli investimenti stranieri”, N. 609-1 del 30 aprile 1998
- Legge della Repubblica Uzbeka “Sulle garanzie e le misure per la tutela dei diritti degli investitori stranieri”, N. 611-1 del 30 Aprile 1998
- Legge della Repubblica Uzbeka “Sulle attività d’investimento”, N. 7191 del 24 dicembre 1998
- Risoluzione della Repubblica Uzbeka “Sulle misure aggiuntive per attrarre investimenti stranieri”, N. 393 del 11 Ottobre 2000
- Decreto Presidenziale “Sulle misure di attrazione degli investimenti stranieri nell’estrazione di Petrolio e Gas”, N. 2528 del 28 aprile 2000
- Risoluzione del Consiglio dei Ministri della Repubblica Uzbeka “Ulteriori misure per la denazionalizzazione e la privatizzazione delle imprese mediante l’attrazione di investimenti stranieri nel 2001-2002”, N. 119
- Legge della Repubblica Uzbeka “Sull’attività economica straniera della Repubblica Uzbeka”, N. 77-II del 26 maggio 2000
- Risoluzione del Consiglio dei Ministri della Repubblica Uzbeka “Sull’istituzione del Dipartimento per le relazioni economiche internazionali e per gli investimenti stranieri presso il Consiglio dei Ministri della Repubblica dell’Uzbekistan”, N. 112 del 5 marzo 2001
- Risoluzione del Consiglio dei Ministri della Repubblica Uzbeka “Sull'approvazione dei regolamenti circa le forme di pagamento utilizzate dagli investitori stranieri al momento dell’acquisto di partecipazioni azionarie”, N. 01/06-5 del 29 marzo 2001
- Decreto Presidenziale “Sulle misure aggiuntive per stimolare l’incremento della produzione di prodotti finiti al consumo da parte di investimenti stranieri privati”, N. 3267 del 20 giugno 2003
- Decreto Presidenziale “Sulle misure aggiuntive per stimolare l’attrazione degli investimenti stranieri privati”, N. 3594 dell’11 aprile 2005;
- Risoluzione del Consiglio dei Ministri della Repubblica Uzbeka “Sulle misure volte a intensificare il processo di privatizzazione e ad attivare l’attrazione degli investimenti esteri nel 2007-2010”, del 20 luglio 2007;
- Decreto Presidenziale “Sulle misure addizionali per stimolare gli investimenti esteri diretti” del 10 aprile 2012;
- Decreto Presidenziale “Sulle misure sulla riduzione radicale delle statistiche, tasse, rendicontazione finanziaria delle imprese licenziabili e autorizzare le questioni procedurali” del 16 luglio 2012.
- Decreto Presidenziale “Sulle misure di ulteriore miglioramento radicale del contesto economico e di garantire maggiore libertà per l'imprenditorialità” del 18 luglio 2012 finalizzato a un miglioramento radicale del contesto imprenditoriale, la creazione di condizioni più favorevoli per le imprese, la riduzione, la semplificazione e il miglioramento della trasparenza di tutte le procedure relative alle operazioni di imprese, l'introduzione di un sistema riconosciuto a livello internazionale di criteri di contesto economico e l'ulteriore miglioramento del clima del rating internazionale del commercio e degli investimenti del paese.
In particolare, i decreti sopra menzionati prevedono:
L’esonero, a partire dal 1° luglio 2005, dall'imposta sul reddito, dall'imposta di proprietà, dall'imposta sullo sviluppo delle infrastrutture sociali, dall'imposta ecologica, dall'imposta unica per le micro e le piccole imprese, e dai pagamenti obbligatori per il Fondo stradale della Repubblica. La condizione per questo esonero è che le aziende interessate effettuino investimenti secondo i seguenti parametri:
- da 300.000 fino a 3 milioni di USD- per un periodo di 3 anni;
- da oltre 3 milioni di USD - per un periodo di 5 anni;
- oltre 10 milioni di USD- per un periodo di 7 anni.
La quota dei partecipanti esteri non deve essere inferiore al 50% del capitale autorizzato dell'impresa; l’effettuazione degli investimenti può avvenire solo dopo la registrazione ufficiale; gli investimenti esteri devono essere in valuta o in forma di attrezzature nuove e ad alto contenuto tecnologico; la finalizzazione del reddito deve essere quella di un ulteriore sviluppo dell’impresa; le eventuali perdite d’esercizio in imprese con investimenti stranieri appena create, possono essere rinviate fino a 5 anni in quote uguali, per il loro rimborso a carico del reddito imponibile, nel corso degli anni successivi al periodo contabile in cui la perdita ha avuto luogo.
Inoltre agli investitori che effettuano investimenti in aree, regioni e zone depresse è accordato un periodo di esenzione dalle imposte sul reddito e da altre tasse. Il governo indica quali sono le aree (ad esempio Decreto Presidenziale “Sulle misure aggiuntive per stimolare l’attrazione degli investimenti stranieri privati”, N. 3594 dell’11 aprile 2005 - indica le seguenti unità amministrative: Rep. Autonoma del Karakalpakstan, Province di Jizzax, Qashqadarya, Sirdarya, Namangan e Fergana). La forma e l’entità delle condizioni agevolative vengono tuttavia stipulate caso per caso.
(Tratto da Business Guide - Uzbekistan, Informest Consulting s.r.l.)