Incoterms 2010: la vendita CIF ed EXS (di Giovanni Zangrilli)

CIF
(cost insurance freight ovvero costo assicurazione nolo)
Con questa condizione di resa il Venditore fa un ulteriore passo in avanti su strada delle spese rispetto alla resa COSTO & NOLO, mentre sulla strada dei rischi, che la merce può correre per effetto del trasporto, egli resta fermo al passaggio della murata della nave. In sostanza questo termine è identico al C&F con l'aggiunta che il Venditore deve fornire al Compratore un'assicurazione marittima contro il rischio di perdita o danni alla merce nel corso del trasporto; il Venditore stipula il contratto di assicurazione alle condizioni minime "FPA" Free from Particular Avarage "da magazzino a magazzino" e paga il relativo premio.

Il Compratore, che vuole invece assicurare la merce anche contro i rischi di avarie particolari o contro tutti i rischi (all risks) e vuole coprire anche i rischi di guerra e scioperi, deve espressamente disporlo nel contratto di compravendita e nell'eventuale lettera di credito. Il Venditore deve quindi fornire al Compratore una polizza o certificato di assicurazione, conforme alle disposizioni contrattuali (condizioni, valore, valuta) girata in bianco o a nome per trasferire al Compratore tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione. Sul certificato di assicurazione deve essere annotato nome e indirizzo del Commissario d'Avaria, degli Assicuratori nel porto di destinazione, affinché il Compratore possa richiederne l'intervento in caso di avaria o mancanza e far emettere il certificato di perizia, che gli darà il diritto al risarcimento da parte degli Assicuratori. Il Compratore in caso di danni dovrà elevare riserve e reclami immediati alla nave a tutela del diritto degli Assicuratori di esercitare sulla nave l'azione di rivalsa.

Ai fini della garanzia assicurativa sarebbe opportuno che le Parti si accordassero per stipulare un unico contratto con un solo Assicuratore per coprire l'intero itinerario dal luogo di partenza al luogo di arrivo della merce - da magazzino a magazzino - al fine di eliminare eventuali controversie dovute a difficoltà di stabilire in quale tratto di percorso e con quale vettore si è verificato un determinato danno.

EXS
(Ex ship ovvero franco a bordo nave arrivo)
Nelle prima esaminate condizioni di resa C&F e CIF il Venditore sopporta tutte le spese fino a rendere la merce scaricata sulla banchina del porto di sbarco convenuto, ma i rischi che corre la merce sono a suo carico solo fino al momento del passaggio della murata della nave.

Invece con questa condizione di resa il Venditore deve:
- ancora sopportare tutte le spese fino a rendere la merce a bordo della nave nel porto di sbarco convenuto;
- ed inoltre sopportare tutti i rischi che corre la merce sino al momento in cui verrà messa a disposizione del Compratore a bordo della nave nel porto di destinazione.

Spetta dunque al Venditore contrarre una assicurazione a proprie spese sulla merce contro i rischi del trasporto a condizioni di sua scelta: la polizza o il certificato di assicurazione sarà consegnata al Compratore, affinchè possa fare intervenire il Commissario d'Avaria in caso di danni  mancanze.

Il Compratore inoltre a tutela degli interessi del Venditore e dei suoi Assicuratori deve elevare riserve e reclamo alla nave per avarie o perdite e chiedere l'intervento del perito degli Assicuratori entro i termini di tempo previsti.
Il risarcimento dei danni subiti dal carico spetta al Venditore. E' utile notar come il testo delle Regole per questa specifica forma resa precisi che "il Venditore deve mettere la merce effettivamente a disposizione del Compratore a bordo della nave, al punto usuale di scarico del porto convenuto in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce". Da qui emerge come questa forma di resa si adatti in particolare a compravendite di alla rinfusa, quali minerali, granaglie, rottami metallici, prodotti liquidi ecc. oppure di strutture e/o apparecchiature industriali per lo sbarco delle quali sono riservate banchine dotate di particolari attrezzature ed impianti di stoccaggio idonei per la sosta e la movimentazione delle merci.

(Tratto da: "Incoterms 2010 - Le nuove regole di consegna della merce nelle compravendite internazionali" - Giovanni Zangrilli - Euroconference Editore)




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http://www.eu/ita/archivio/Incoterms-2010-la-vendita-CIF-ed-EXS-di-Giovanni-Zangrilli-269-ITA.asp 2016-07-28 daily 0.5