L'operatore economico autorizzato secondo il nuovo codice doganale

Il nuovo codice doganale ha innovato le procedure per la figura del cosiddetto operatore economico autorizzato, quindi, lo status non è più attribuito con una certificazione ma con due diversi tipi di autorizzazione: AEOC (settore delle semplificazioni doganali) e AEOS (settore della sicurezza “safety&security”). In caso di possesso dei requisiti per entrambe le autorizzazioni viene rilasciata un’autorizzazione combinata che garantisce i benefici cumulati AEOC + AEOS.

Vengono precisati i requisiti per la concessione dello status introducendo alcuni elementi di novità:

a) assenza di violazioni gravi  o ripetute alla normativa doganale e fiscale ed assenza di reati gravi connessi all’attività economica del richiedente (conformità); 

b) dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali; 

c) comprovata solvibilità finanziaria;

d) per l’AEOC, rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta. La prima condizione è integrata dal possesso di una comprovata esperienza pratica in materia doganale almeno triennale, oppure in uno standard di qualità riguardante gli aspetti doganali adottati da un organismo europeo di standardizzazione. La seconda condizione sottende il completamento di una formazione con profitto, coerente e pertinente con il coinvolgimento del richiedente l’AEO in attività connesse al settore doganale, fornita dall’autorità doganale, da istituti di insegnamento riconosciuti dalla dogana o da organismi di uno Stato membro responsabili per la formazione professionale, da associazioni professionali o commerciali riconosciute dalla dogana di uno Stato membro o nell’Unione. 

e) per l’AEO, esistenza di adeguati standard idonei a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale.

Per la presentazione dell’istanza occorre utilizzare il modello di formulario allegato 6 al RDT, sostanzialmente invariato rispetto all’attuale, rinvenibile, al 1° maggio 2016, nella apposita sezione “Nuovo codice doganale dell’Unione – CDU” del sito dell’Agenzia. Nel caso di soggetti aventi stabili organizzazioni nel territorio doganale della UE è sufficiente presentare un’unica domanda per ottenere la qualifica AEO; 

Si applicano in via generale le condizioni di accettazione dell’istanza previste per le decisioni ma è anche richiesto, a tali fini, di accertare l’assenza, nel triennio precedente la presentazione dell’istanza, di una revoca dello status AEO. Assume, altresì, natura obbligatoria la presentazione, unitamente all’istanza, del questionario di autovalutazione che in vigenza del Reg. (CEE) n.2913/92 era facoltativa;

Sono espressamente individuate alcune categorie di benefici e vantaggi derivanti dalla qualifica di AEO [AEOC: accesso facilitato alle semplificazioni doganali (tra cui autorizzazioni, riduzione o esonero dalla prestazione della garanzia); riduzione dei controlli fisici e documentali; priorità di notifica e di trattamento in caso di selezione per il controllo; possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo; utilizzo del logo unionale AEO nei documenti aziendali; benefici indiretti relativi, ad es., al miglioramento delle procedure aziendali ed ai rapporti con i clienti; AEOS: facilitazioni relative alle dichiarazioni di pre-partenza; riduzione dei controlli fisici e documentali relativi a safety & security; priorità di notifica e di trattamento in caso di selezione per il controllo relativo a safety & security; possibilità di chiedere un luogo specifico per l’esecuzione del controllo; benefici indiretti e mutuo riconoscimento con i Paesi terzi con i quali vigono accordi specifici]. Continueranno a trovare applicazione, laddove compatibili con le nuove disposizioni unionali, le agevolazioni previste dalla normativa nazionale connessa al possesso dello status di AEO;

I certificati AEO esistenti al 1° maggio 2016 restano validi fino al loro riesame, da effettuarsi entro il 1° maggio 2019. Tutti i certificati AEO devono essere riesaminati integralmente, poiché la decisione che segue al riesame sostituisce il certificato esistente. Nell’ambito del riesame, i nuovi criteri e condizioni dovranno essere verificati per la prima volta mentre, per i requisiti previsti in vigenza della pregressa normativa doganale unionale, potranno essere acquisiti gli esiti delle attività di riesame o di monitoraggio già effettuate secondo i relativi piani.

(Tratto da "Il codice doganale dell’unione europea cosa accade dal 1° maggio 2016" - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)




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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/L-operatore-economico-autorizzato-secondo-il-nuovo-codice-doganale--312-ITA.asp 2016-11-30 daily 0.5