La disciplina Iva delle merci in viaggio

La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d’esercizio.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i principi indicati nel codice civile all’articolo 2423-bis; il comma 1, n. 3, prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. Il comma 1, n. 1-bis, prevede che: “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.
Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.

In attuazione di tale previsione, le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione nel conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza. Si riportano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici.
In base all’Oic 15 i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni è stato completato e si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Gli stessi criteri, dettati dall’Oic 19, valgono per la rilevazione dei debiti per competenza.

Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:
•in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
•per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
•nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l’articolo 1523 cod. civ. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.

I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

In base all’Oic 13, i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito; il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite.
Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. Le rimanenze di magazzino possono includere a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
1.le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito, ecc.,
2.le giacenze di proprietà della società presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc.,
3.materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell’acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito (ad esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore).

Così, ad esempio, l’acquisto di merce avvenuto in data 29 dicembre 2019 con spedizione iniziata il 29 dicembre ed arrivo del materiale il 20 gennaio 2020 presso il magazzino del cliente dovrà essere indicato nel bilancio dell’acquirente al 31 dicembre, tra i costi come merce in viaggio.
Diversamente, lo stesso acquisto che preveda il passaggio di proprietà della merce solo al momento del collaudo, non avrà rilevanza nel bilancio al 31 dicembre 2019.

In base all’articolo 1376 cod. civ., “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”.

Per quanto riguarda infine il riferimento ai termini di resa utilizzati nel commercio internazionale (nella loro ultima versione “Incoterms® 2020”), questi rappresentano una codificazione, universalmente nota e riconosciuta, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi che ha lo scopo di stabilire il significato preciso di undici termini commerciali di consegna, usati nelle vendite internazionali che implicano il passaggio della frontiera.

Gli incoterms® indicano chiaramente quali sono gli obblighi ed i rischi a carico del venditore e del compratore e forniscono quindi regole internazionali uniformi per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.

Gli Incoterms non determinano il passaggio di proprietà e non dispongono in ordine a tutti gli obblighi che le parti possono volere includere in un contratto di vendita.

di Clara Pollet e Simone Dimitri 
Fonte: https://www.ecnews.it




CONSORZIO IEA utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/La-disciplina-Iva-delle-merci-in-viaggio--767-ITA.asp 2020-02-04 daily 0.5