La lettera di vettura nei trasporti ferroviari internazionali (di Maurizio Favaro)

Nei trasporti internazionali per ferrovia disciplinati dalla COTIF/CIM la lettera di vettura incorpora tutti gli altri documenti di spedizione ferroviaria fin qui utilizzati, ora non più in uso, quali:
− lettera di vettura interna: per i trasporti interni, a carro soltanto;
− lettera di vettura CIM: per i trasporti internazionali, sia per i carri che per le piccole partite;
− lettera di vettura BDR: per il trasporto combinato e intermodale internazionale; copriva tutto il percorso da origine a destinazione (da magazzino a magazzino);
− lettera di vettura TR: per il trasporto di container (in regime Intercontainer);
− lettera di vettura CIM- UIRR: per il trasporto combinato; copriva solo il trasporto ferroviario.
La lettera di vettura internazionale COTIF/ CIM, ha anche valore di cauzione doganale (T1 o T2). Questa lettera di vettura ha subìto poche e minori modifiche che non interessano gli utenti e che hanno soltanto lo scopo di permettere una più agevole relazione amministrativa fra le ferrovie, viene utilizzata per il trasporto di merci a carro. Il mittente, nella compilazione delle parti di sua competenza, andrà infatti a indicare il “regime” richiesto. Per il trasporto combinato (ferroutage), il BDR, unico documento superstite, viene allegato alla lettera di vettura. Vengono pertanto a decadere il bollettino di colli espressi (T IEX), la lettera di vettura CIM per "piccola velocità" e per "grande velocità”, il TR e la lettera di vettura CIM- UIRR. La lettera di vettura internazionale oltre che documento di trasporto, facendo fede dell'esistenza di un contratto di trasporto tra le parti (vettore e utente), funge anche da contratto di trasporto internazionale di cose a mezzo ferrovia.
Il modulo è costituito da sei fogli numerati dall'1 al 5 bis secondo la seguente destinazione: 1) originale della lettera di vettura: va inoltrato al destinatario dalla ferrovia;
2) foglio di via: va inoltrato alla stazione ferroviaria di destinazione;
3) bollettino di arrivo: corrisponde alla cauzione ed è di competenza della dogana, presso la stazione destinataria. Per i trasporti extra- comunitari, invece, va presentato assieme al foglio di via alla dogana destinataria e va allibrato sul registro delle cauzioni A1/ bis, della dogana italiana;
4) duplicato di lettera di vettura: per il mittente. Vale come ricevuta di spedizione e anche come fattura per il trasporto pagato dal mittente, in regime doganale ferroviario (RDF) il duplicato serve anche per lo scarico della bolla doganale di esportazione (ex );
5) bollettino di spedizione (per il controllo): viene ritirato dalle ferrovie al primo transito di uscita e inviato al proprio "controllo merci";
5 bis ) bollettino contabile: documento contabile per usi interni della stazione mittente.
Tra le informazioni da riportare in lettera di vettura ci sono:
− la stazione destinataria;
− il nome e l'indirizzo del destinatari o (va indicata una sola persona fisica o altro soggetto di diritto);
− la destinazione della merce (“ designazione");
− la massa (peso netto) o altra indicazione conforme a prescrizioni particolari;
− il numero dei colli e la descrizione dell’imballaggio per le piccole partite;
− il numero di servizio del carro;
− l’elencazione dei documenti allegati e il luogo dove andranno messi a disposizione. Nel caso di spedizioni internazionali verso Paesi extraeuropei andrà allegata anche la dichiarazione doganale per la dogana;
− il nome e l’indirizzo del mittente di cui alcune ferrovie possono anche richiedere la firma manoscritta.
Nella lettera di vettura il mittente indica con precisione le spese e gli on eri che assume a suo carico (il porto, o trasporto, le tasse, i diritti doganali, ecc.). Per esclusione, tutti gli altri oneri, compresi quelli sostenuti durante il trasporto, andranno a carico del destinatario. Solo in alcuni casi particolari è obbligatorio il pagamento del trasporto per tutto il percorso da parte del mittente (“affrancazione”), come nel caso di trasporto di animali vivi, feretri o spedizioni dirette verso Paesi non aderenti alla Convenzione, ovvero temporaneamente sospesi dalla stessa (ad esempio per problemi di solvibilità). Per il resto, il mittente può infatti decidere se e quali oneri saranno a suo carico.
Con l’apposizione del timbro della stazione ferroviaria sul duplicato, il contratto di trasporto si ritiene perfezionato. Le Ferrovie in questo modo esprimono la loro accettazione della merce e ne attestano l’avvenuta presa in consegna. Oltre a ciò, il timbro della stazione mittente svolge anche un’altra importante funzione: nel caso in cui la merce sia stata sdoganata all’esportazione, esso costituisce prova di avvenuta esportazione e quindi la merce viene considerata come già uscita dallo Stato.
(Tratto da "Guida ai trasporti internazionali" di Maurizio Favaro, IPSOA Guide Operative - WOLTERS KLUWER)