La nuova normativa IVA comunitaria sull'e-commerce (di Mario Stefano Ogna) - PARTE 1

Dal primo luglio 2021 saranno introdotte tre grandi riforme:
1. commercio a distanza intra-UE;
2. nuova modalità di assolvimento dell’iva nel commercio intracomunitario ed il sistema OSS;
3. modifiche al regime dei beni importati e il ruolo delle piattaforme digitali.

In pratica:
• Le vendite di beni intra-UE saranno rilevanti nello stato UE di destinazione del bene.
Es:  Se con il tuo e-commerce italiano vendi un bene in Francia tale vendita sarà rilevante in Francia.

• Le attuali soglie di protezione previste per ogni singolo stato UE (nella maggior parte dei casi fino a 35.000 euro) saranno sostituite da un’unica soglia di 10 mila euro riferita a tutti gli stati UE. 

Al di sotto di tale nuova soglia le operazioni di vendita sono rilevanti nello stato del venditore.
Se si vendono  beni per un valore inferiore a 10 mila euro l’anno in Europa per te non cambia nulla.

• In caso di superamento della nuova soglia di 10 mila euro, l’iva da applicare sulle vendite dovrà essere quella cliente e di conseguenza del suo paese e non più quella italiana.

L’imprenditore, in caso di superamento della nuova soglia, avrà due scelte: 
1. Identificarsi ai fini iva nello stato in cui effettua le vendite (aprire quindi una partita iva estera) oppure 
2. Aderire al nuovo regime semplificato OSS.

Le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’Ue, tramite interfacce elettroniche, potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:
• disporre della sola partita Iva italiana, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
• dichiarare l’Iva in Italia, tramite un’unica dichiarazione elettronica ed effettuare un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
• interfacciarsi con la sola Agenzia delle Entrate italiana, anche se le vendite avvengono in tutta la Ue.

Esempio:
Un’azienda di e-commerce francese vende prodotti di elettronica a clienti in cinque Paesi dell’UE e il valore delle vendite supera i 10.000 €. Prima del 1° luglio 2021 l’impresa sarebbe stata costretta a registrare una P. IVA e a contabilizzare l’IVA in ciascun Paese UE, nonché ad addebitare ai clienti la loro aliquota IVA nazionale ogni volta che le vendite nel Paese superano un determinato fatturato annuale locale.
Dopo il 1° luglio 2021 l’impresa può scegliere di chiudere le sue P. IVA estere e dichiarare tutte le vendite idonee a clienti all’interno dell’UE attraverso un’unica dichiarazione IVA centralizzata OSS nel suo Paese UE di registrazione. Dovrà ancora applicare l’IVA, ma a quella vigente nel Paese del cliente, indipendentemente dall’importo totale delle vendite effettuate in quel Paese.
Per e- commerce o commercio elettronico, in generale, si intende la vendita di beni e servizi attraverso mezzi elettronici. Ai fini della nuova normativa, ciò che impatta è la cessione verso privati consumatori. Parliamo quindi di rapporti solo di B2C cioè le vendite a distanza, all’interno dell’Unione europea, tra impresa e consumatore finale.

Le regole B2B rimangono invariate. 
Per e-commerce diretto si intende la cessione di servizi elettronici ossia di quelle operazioni che cominciano e terminano direttamente online. Esempio sono i servizi TTE ossia i servizi di telecomunicazione, sviluppo siti web, software, e-book ecc.… (esempio app, piattaforme di eLearning e intrattenimento).
Per e commerce indiretto invece si intende la vendita di beni materiali per i quali il contratto di vendita si perfeziona tramite mezzo elettronico (lo shop di e-commerce) mentre la ricezione del bene avviene attraverso mezzi “tradizionali” (per posta).

La nuova normativa a livello comunitario che verrà introdotta tra poche settimane andrà ad interessare proprio il commercio elettronico indiretto.

C O M M E N T O
Dal 1 luglio 2021 entrano in vigore:
le nuove regole di territorialità in riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
Il nuovo ruolo delle interfacce che facilitano le vendite a distanza nella riscossione dell’iva;
L’introduzione del sistema OSS e IOSS;
L’abrogazione della soglia dei 22 euro per le importazioni dei beni.

Attraverso il recepimento della direttiva si è introdotto il concetto di vendita a distanza intracomunitaria che prevedrà la tassazione ai fini IVA nel luogo di destinazione del bene per il commerciante che supera la nuova soglia di protezione unica di 10 mila euro annui.

Questo nuovo concetto di vendita, chiamato vendita a distanza intracomunitaria di beni, non è altro che la traduzione di una vendita di un prodotto, verso un consumatore finale, che parte da uno stato dell’Unione e arriva in un secondo stato sempre dell’Unione.

A partire dal primo luglio 2021 sarà comunque possibile continuare a vendere all’estero e applicare l’iva del paese di origine ma solo se si rimane annualmente sotto la soglia di € 10.000.

È comunque previsto che il fornitore di beni venduti a distanza può decidere di non applicare la soglia dei 10.000 euro, applicando le norme generali relative al luogo di destinazione della cessione o prestazione. (in questo caso sarà vincolato a tale opzione per due anni).

COSA FARE
Se siamo dei venditori di beni online in UE, per capire se adeguarci alla nuova normativa dovremo porci le seguenti domande:
1. Ho effettuato vendite online di beni in UE per oltre 10 mila euro annui? (La verifica dell’eventuale superamento del nuovo limite deve essere effettuata avendo riguardo alle operazioni poste in essere nell’anno precedente e nell’anno in corso. Inoltre, si deve tenere conto di tutte le operazioni poste in essere i tutti i Paesi UE)
2. la mia merce è stoccata in Italia?
3. Il mio cliente è un privato consumatore?

Nel caso la risposta sia positiva a tutte e tre le domande, le opzioni a disposizione per mettersi in regola ad oggi sono due.

La prima, già in essere per chi superava le soglie di protezione già negli anni passati, è quella di aprire una nuova partita iva nello stato estero in cui si effettuano le vendite e procedere al versamento dell’iva sulle vendite in quel paese secondo le sue regole.

La seconda è rappresentata dall’adesione al nuovo regime opzionale OSS che permetterà a ciascun contribuente di gestire il proprio debito iva in maniera centralizzata.
Ciascun venditore potrà aderire a questo nuovo regime opzionale (valido già per i servizi TTE) e dichiarare attraverso un adempimento trimestrale le proprie vendite in Europa ed effettuare un unico versamento iva nel proprio paese. Saranno poi le amministrazioni fiscali di ciascun paese a procedere alla compensazione dell’IVA dovuta.

Attraverso questo nuovo sistema non sarà quindi necessario procedere all’identificazione in ciascun paese dell’UE ma si potrà continuare a utilizzare e mantenere la solita partita iva italiana.

NOTA BENE
Tale regime opzionale è utilizzabile solo nel caso in cui la merce venduta parta dallo stato del venditore.
Nel caso in cui la merce sia stoccata in un paese terzo dell’UE l’adesione al regime OSS non è sufficiente. Per il venditore è comunque necessaria l’identificazione fiscale nel paese europeo indipendentemente dal valore delle vendite effettuate. Non ci sono limiti soglia.

(http://www.ogna.net)




CONSORZIO IEA utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/La-nuova-normativa-IVA-comunitaria-sull-e-commerce-di-Mario-Stefano-Ogna-PARTE-1-971-ITA.asp 2021-07-15 daily 0.5