La nuova normativa IVA comunitaria sull'e-commerce (di Mario Stefano Ogna) - PARTE 2

REGIME OSS
La previsione del versamento dell’iva nel paese del consumatore finale è già presente da diversi anni per la vendita dei servizi TTE. Tale meccanismo è stato gestito attraverso il sistema MOSS (mini-one-stop-shop) che si pone come uno sportello unico in cui i contribuenti provvedono alla dichiarazione delle loro vendite all’estero ai fini IVA e procedono al versamento dell’imposta dovuta nel paese in cui hanno residenza. Saranno poi le rispettive amministrazioni finanziare degli stati membri a provvedere alla compensazione dell’IVA dovuta a ciascun paese.

Tale previsione quindi fa venir meno il problema di molti imprenditori di identificarsi in ciascun paese in cui vengono superate le soglie con un conseguente aggravio dei costi di gestione.
L’OSS, a partire dal primo luglio prenderà il posto del sistema MOSS. Tale modifica del nome è dettata dal fatto che il nuovo sportello unico ingloberà anche il precedente. (L’OSS sarà applicabile sia per le vendite comunitarie di beni a distanza che per i servizi TTE).

In sintesi, iscrivendosi al sistema OSS, la partita iva italiana potrà:
- applicare l’iva degli stati membri in cui ha spedito la merce
- dichiarare l’iva periodicamente
- procedere al versamento cumulativo dell’iva al solo stato italiano. (non è contemplata la compensazione).

Per iscriversi a questo nuovo regime opzionale è necessario accedere alla propria area riservata di agenzia dell’entrate (ricordiamo che per l’accesso è obbligatorio lo SPID) e inserire i dati richiesti. (In questa fase, il sistema ci richiederà anche se abbiamo già altre partite iva aperte all’estero).
Una volta iscritti al sistema OSS, l’imprenditore sarà tenuto a trasmettere una dichiarazione trimestralmente, sia che si siano effettuate delle vendite sia che non si siano effettuate vendite, e procedere contestualmente al versamento dell’iva dovuta.
La dichiarazione e il versamento devono essere effettuati sempre attraverso la propria area riservata di agenzia dell’entrate e come detto sopra non è necessario utilizzare l’istituto della compensazione. 
Vediamo esempio Fonte “Partita iva 24” .

Dall’IVA a debito nel sistema OSS non è possibile portare in detrazione l’imposta assolta né in Italia, né all’estero. L’iva a credito ottenuta con i nostri acquisti italiani potrà essere portata in detrazione nella normale “dichiarazione”, mentre eventuali imposte assolte all’estero andranno chieste a rimborso.

Esempio:
XY SRL acquista da Z SRL (società italiana) per € 20.000 + IVA.
XY SRL vende i prodotti acquistati per 40.000 € a privati:
– 10.000 a clienti italiani;
– 20.000 a clienti spagnoli;
– 10.000 a clienti francesi.

Dopo aver individuato le aliquote IVA presenti all’estero (19% in Francia e 20% in Spagna), presenta:
1. la normale dichiarazione IVA italiana, nella quale inserisce la detrazione dell’IVA sugli acquisti (€ 4.400) e l’IVA dovuta sulle vendite cedute ad italiani (€ 2.200);
2. la dichiarazione OSS, nella quale inserisce:
– per la Spagna € 20.000 di base imponibile e 3.800 di imposta;
– per la Francia € 10.000 di base imponibile ed € 2.000 di imposta.

Viene quindi eseguito il versamento dell’IVA estera con il sistema OSS di € 5.800, a fronte di una dichiarazione IVA nazionale che chiude a credito di € 2.200.
Le due dichiarazioni IVA quindi vanno in parallelo.
Per ciò che concerne la fatturazione e la certificazione delle vendite nulla cambia. Le vendite dovranno essere fatturate solo in presenza di esplicita richiesta da parte del cliente. Nel caso in cui il cliente non richieda nessuna fattura rimarrà l’obbligo di compilazione dei corrispettivi ma non sarà necessario dotarsi di nessun registratore telematico.

Nella nuova dichiarazione OSS andranno incluse le vendite intracomunitarie di beni a distanza verso privati consumatori e le prestazioni di servizi TTE verso altri paesi dell’UE.

COSA NON È INCLUSO NELL’OSS
Per differenza nel nuovo regime OSS non vanno incluse tutte le altre operazioni, ad esempio le vendite di merce che è rimasta nello stesso Stato di partenza, o che è andata fuori dalla UE. Tale situazione vale anche per le vendite effettuate nel paese UE in cui abbiamo uno stock e di conseguenza una partita iva straniera. Se abbiamo uno stock di merce in Spagna e abbiamo quindi aperto una partita iva spagnola, le nostre vendite Spagna verso Spagna non devono essere dichiarate nell’OSS. In questo caso di dovrà fare una dichiarazione iva spagnola.

COME CI SI ISCRIVE ALL’OSS
Veniamo adesso ad una questione prettamente pratica, come si fa ad iscriversi al nuovo regime OSS. La procedura d’iscrizione è già disponibile sul sito agenzia dell’entrate dal 1° aprile 2021 e si potrà accedere solo attraverso le proprie credenziali personali, almeno in questa prima fase non è possibile delegare il proprio intermediari. Consigliamo quindi a chi non abbia l’accesso alla propria area riservata di munirsi delle credenziali SPID. Ecco di seguito gli screenshot commentati della procedura operativa.

Per prima cosa dovremo accedere all’area riservata di agenzia dell’entrate attraverso le credenziali SPID. Ecco il link diretto alla pagina d’accesso: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/
Con il Provvedimento n. 168315/2021 (allegato) l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli Uffici competenti a svolgere le attività di registrazione, liquidazione della dichiarazione, accertamento, rimborsi, in vista dell’entrata in vigore, dal 1° luglio 2021, dei nuovi regimi opzionali Oss (One stop shop) e Ioss (Import One Stop Shop), completando così il quadro del nuovo sistema europeo centralizzato e digitale di assolvimento dell’Iva.

Marketplace (mercati virtuali). Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (marketplace) non avranno più adempimenti di segnalazione, ma diventeranno diretti responsabili dell’applicazione dell’IVA nei seguenti casi:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell’UE, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’UE;
- vendite a distanza di beni importati da paesi extraUE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

C O N C L U S I O N E
Le transazioni e commerce hanno avuto un deciso impulso in questo periodo pandemico, ma in generale rappresentano la nuova frontiera di commercializzazione.
Gli operatori del settore devono monitorare costantemente le normative che in questo ambito subiscono sovente cambiamenti.




CONSORZIO IEA utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/La-nuova-normativa-IVA-comunitaria-sull-e-commerce-di-Mario-Stefano-Ogna-PARTE-2-980-ITA.asp 2021-08-11 daily 0.5