La regolamentazione degli investimenti stranieri in Azerbaijan

I   SETTORI   DI   INVESTIMENTO    
Secondo  la  legislazione azera  (“Legge sulla protezione degli investimenti stranieri”, n. 57/92), le imprese con investimenti stranieri possono esercitare qualsiasi tipo di attività se non proibita dalla legge. In specifico la legge stabilisce le modalità in cui le imprese straniere possono investire, le modalità di rimpatrio dei profitti e dei guadagni, i diritti e le garanzie di  cui godono gli investitori.  
Il Governo esercita un controllo su settori chiave quali quello energetico e delle comunicazioni. Gli investimenti nel settore petrolio e gas devono sottostare alla conclusione di PSA (Product Sharing Agreements: contratti di compartecipazione alla produzione) con il Ministero dell’Energia e Industria. 
Nel settore bancario la Banca Nazionale ha alzato dal 30 al 50% il limite della presenza sul mercato delle banche commerciali da parte di istituti a partecipazione straniera. 
Con atti legislativi possono essere determinati dei settori in cui l’attività di un’impresa a partecipazione straniera è ristretta o proibita dal punto di vista della difesa e della sicurezza nazionale. 
Sono considerati investitori esteri: a) entità giuridiche straniere; b) cittadini stranieri, cittadini esteri residenti permanentemente all’estero o con attività economica all’estero; Stati esteri; organizzazioni internazionali.
Le forme di investimento estero sono: a) partecipazione in imprese; b) costituzione di imprese al 100% di proprietà straniera; c) acquisto di imprese, proprietà, titoli, ecc.; d) acquisizione di diritti d’uso di terreno o altre risorse naturali e altri diritti di proprietà; e) joint venture e conclusione di accordi con entità giuridiche e cittadini stranieri. 
Il trattamento non è meno favorevole rispetto a regime di proprietà, diritti proprietari e attività di investimento concessi a società e cittadini azeri.
Il Consiglio dei Ministri ha il compito di attrarre, promuovere, coordinare e autorizzare gli investimenti stranieri.
Con l’obiettivo di migliorare le possibilità di attrazione di investimenti esteri nel Paese, nel 2003 è stata costituita la Azerbaijan Export Investment Promotion Foundation (AZPROMO) (vedi oltre 2.3.3.) finalizzata alla promozione dell’export e degli investimenti principalmente nel settore non petrolifero.
Più recentemente, con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2006, è stata costituita la Azerbaijan Investment Company JSC (vedi oltre 2.3.3.), con l’obiettivo principale di promuovere la realizzazione di investimenti “fixed-term equity” nel settore privato e di assistere gli investimenti diretti esteri con particolare riferimento alla partecipazione in investimenti nel settore non petrolifero.
La competenza a livello ministeriale per gli investimenti stranieri è del Ministero per lo Sviluppo Economico (www.economy.gov.az). 

ATTIVITA' SOGGETTE A SPECIALI AUTORIZZAZIONI
Alcuni tipi di attività (indipendentemente dalla partecipazione straniera o meno) possono essere esercitati solo dopo aver ottenuto una speciale licenza. 
In particolare, sono richieste delle autorizzazioni specifiche nei settori quali assicurazioni, telecomunicazioni, trasporto aereo e marittimo e altri settori regolamentati.
Con il Decreto Presidenziale 782 del 02.09.2002, il Ministero per lo Sviluppo Economico è stato reso responsabile del controllo sulle licenze. 
La lista delle licenze è contenuta nello stesso Decreto Presidenziale 782/02, e successivamente modificato, disponibile nella tabella sotto riportata. 

REGIMI AGEVOLATIVI 
Nel settore petrolifero, le PSA (Productions Sharing Agreement - contratti di compartecipazione alla produzione) offrono un regime giuridico e una tassazione più favorevole. Le importazioni nell'ambito di regime di PSA sono soggette a dazio zero. 

TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 
La “Legge sulla protezione degli investimenti stranieri” (n. 57/92) e la “Legge sulla attività d’investimento” (n. 952/95) prevedono:
a) Trattamento “non meno favorevole” rispetto agli investitori locali.
b) Garanzia contro la nazionalizzazione e la requisizione. Gli investimenti stranieri non sono soggetti a nazionalizzazione, se non nei casi di danno arrecato agli interessi dello Stato e ai cittadini dell’Azerbaijan (sulla base di una decisione del Consiglio Supremo della Repubblica). Non sono nemmeno soggetti a requisizione, salvo i casi di calamità naturali, incidenti, epidemie e altre circostanze di forza maggiore (sulla base di una decisione del Consiglio dei Ministri). In entrambi i casi è prevista una compensazione “adeguata ed efficiente”. Nel caso di nazionalizzazione o requisizione, il risarcimento equivale al costo dell’investimento calcolato al momento della requisizione o nazionalizzazione, e sarà corrisposto in valuta estera e, se l’investitore lo desidera, trasferito su conto estero. Per quanto riguarda le controversie circa l’ammontare dei risarcimenti dei danni, termini e procedure saranno decisi dall’Alta Corte d’Arbitrato della Repubblica dell’Azerbaijan nei limiti delle sua competenza, oppure dalle Corti Arbitrali internazionali se così previsto negli accordi bilaterali tra le parti o trattati internazionali. 
c) Garanzie del trasferimento dei profitti. Una volta effettuato il pagamento delle tasse, è garantito il rimpatrio delle altre somme ottenute in collegamento agli investimenti effettuati.
d) Se una modifica nella legislazione azera influisce negativamente su un investimento, l'applicazione di tale cambiamento è soggetta ad una moratoria di 10 anni. La moratoria ha forza di legge, ed è automaticamente esecutiva e vincolante per tutte le agenzie dello stato. La legislazione che disciplina la sicurezza nazionale, la difesa, l'ordine pubblico, la moralità, la sanità pubblica e la tutela dell'ambiente, nonché gli atti che riguardano i crediti e delle finanze, non rientrano nel campo di applicazione della moratoria.
e) L’investitore straniero può possedere il controllo di maggioranza dell’investimento fino al 100% senza doversi associare con un partner locale.
In ogni caso la “legge sull’attività di investimento” (952/95) prevede tuttavia che in presenza di un “contratto di investimento” la legislazione in vigore al momento dell’investimento si applichi per tutta la durata del contratto.  
L’Azerbaijan ha siglato con l’Italia un trattato sulla reciproca protezione degli investimenti (ratifica del 17 febbraio 1998). 

CONTENZIOSI E ARBITRATI 
I contenziosi possono essere soggetti, su accordo delle parti, alla disciplina delle Corti Arbitrali Internazionali o a quella dell’Alta Corte d’Arbitrato Azera. 
Se si viola l’integrità territoriale o la sicurezza del Paese la legislazione straniera non è applicabile nella Repubblica dell’Azerbaijan. 
L'uso dell'arbitrato internazionale per la risoluzione delle controversie è possibile quando sono presenti due specifiche condizioni: 
a) la legge non vieti specificamente che un particolare tipo di controversia venga sottoposta ad un organo arbitrale;
b) l'accordo delle parti sia quello di  trasferire specifiche controversie ad un tribunale internazionale. 
Sono in vigore sul territorio della Repubblica dell’Azerbaijan le seguenti convenzioni:  
• Sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze di Arbitrato internazionale 734-IG 
• Convenzione di Washington del 03-1965 “Sul regolamento delle controversie circa gli investimenti tra gli Stati e i cittadini di altri Stati”;  
• Convenzione di Ginevra del 26.09.1927 “Sull’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere”  
• Convenzione di New York del 10.06.1958 
• Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. 
• Convenzione bilaterale tra la Repubblica dell’Azerbaijan e l’Italia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 25.01.1979.

SISTEMA GIUDIZIARIO 
Secondo le leggi sugli avvocati e sulla pratica legale della Repubblica dell’Azerbaijan la consulenza legale prestata da legali stranieri può essere fornita nella Repubblica dell’Azerbaijan solo in conformità alle leggi dello stato che gli avvocati rappresentano o alla consulenza legale e ai giudizi relativi alle controversie legali. 
Gli avvocati stranieri possono esaminare processi civili, penali ed economici nella Repubblica dell’Azerbaijan secondo quanto previsto dai trattati internazionali dei quali la Repubblica dell’Azerbaijan è firmataria. 

(Tratto da Business Guide - Azerbaijan, Informest Consulting s.r.l.) 




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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/La-regolamentazione-degli-investimenti-stranieri-in-Azerbaijan-37-ITA.asp 2014-12-19 daily 0.5