Le voci FOR, FOT e FOB di Incoterms 2010

FOR FOT
free on rail/free on truck ovvero franco vagone/franco autocarro (località di partenza convenuta)

Queste espressioni sono sinonimi in quanto la parola "truck" si riferisce ai veicoli delle ferrovie. Questo termine andrebbe quindi utilizzato solo quando la merce deve essere trasportata a mezzo ferrovia. La presente condizione di resa sposta in avanti il confine di responsabilità, spese e rischi e solleva il Compratore dagli oneri del ritiro della merce dal suo luogo di origine.

Il Venditore deve sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle ferrovie.

Il Compratore dal canto suo deve prendere in consegna la merce dal momento in cui questa e stata consegnata elle ferrovie e pagare il prezzo come da contratto, sopportandone tutte le spese ed i rischi.

Le regole Incoterms hanno abbinato la resa FOT alla resa FOR nell'ipotesi che le ferrovie facciano ritiro a domicilio con mezzi propri e che tale servizio, inclusivo del successivo trasbordo da autocarro a vagone sia compreso nella tariffa di trasporto e che la resa FOT sia in funzione di un trasporto ferroviario.

Il termine FOT ha invece trovato un largo uso per il suo significato proprio e per la diffusione del trasporto internazionale: esso viene usato non soltanto per indicare la resa della merce nel luogo di partenza, ma anche per la resa nel luogo di arrivo a destinazione.

Con detto termine di resa le spese ed i rischi a carico del Venditore cessano comunque nel momento in cui la merce viene presa in consegna dal conducente dell'autocarro.

FOB
free on board ovvero franco a bordo (porto d'imbarco convenuto)

II FOB e forse il più noto degli Incoterms ed è quello che ha origini pili remote nella storia della marineria. Il bordo ovvero la murata, il perimetro della nave rappresenta quel confine oltre il quale la merce che s'imbarca esce dal territorio doganale dello stato: un confine ideale per ripartire fra Venditore e Compratore le spese ed i rischi del trasporto marittimo.

Il Venditore deve sopportare tutte le spese che sana a carico della merce per consegnarla a bordo della nave secondo 'uso del porto d'imbarco, cioè oltre alle spese di trasporto dal luogo di partenza, anche le eventuali maggiori spese per soste di veicoli, facchinaggi portuali, usa gru, fuori orari, inoperosità ecc.. Sebbene il Venditore sopporti anche la spesa della stivaggio, i rischi a suo carico cessano nel momento in cui la merce ha effettivamente passato la murata/ il bordo della nave: da questo momento tutti i rischi di perdite e/o danni alle merci si trasferiscono sul Compratore, al quale rispondono la nave e l'Assicurazione.

Il presente lncoterm opportunamente integrato con l'aggiunta "non stivato/ not stowed" oppure "stivato / stowed" si applica a qualsiasi imbarco tradizionale su natante, di merce secca o liquida, in colli e recipienti o alla rinfusa.

La ripartizione dei rischi che corre la merce induce Venditore e Compratore ad assicurarla ognuno per il tratto di trasporto a proprio carico.

Benché con il passaggio della murata della nave si cambi vettore, due diverse assicurazioni con due diversi Assicuratori oltre che risultare pili costose possono dar luogo a contestazioni per l'attribuzione della responsabilità in caso di danni: soluzione ottimale, per quanta possibile, sarebbe uri'unica copertura assicurativa da magazzino a magazzino, dividendosene la spesa fra le Parti.

(Tratto da "Incoterms 2010, Le nuove regole di consegna della merce nelle compravendite internazionali", di Giovanni Zangrilli, Euroconference Editore)




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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Le-voci-FOR--FOT-e-FOB-di-Incoterms-2010-230-ITA.asp 2016-04-27 daily 0.5