Modalità di fatturazione degli acconti su esportazioni (di Marco Peirolo)

In caso di pagamento anticipato del prezzo deve essere ugualmente emessa la fattura anche se l’intero corrispettivo risulta già pagato e fatturato?

Nelle operazioni poste in essere con clienti non residenti, è prassi riscuotere acconti relativi a cessioni all’esportazione anteriormente al trasporto/spedizione all’estero dei beni oggetto di cessione, per esempio all’atto dell’ordine di acquisto.

Ai fini Iva, potrebbe ritenersi che tali acconti, eventualmente di importo pari all’intero corrispettivo pattuito, devono essere assoggettati a imposta, in quanto non direttamente e immediatamente collegati con l’operazione di esportazione.

L’Amministrazione finanziaria ha, invece, precisato che  i suddetti acconti non sono soggetti a Iva, siccome la loro riscossione, al pari del successivo ed eventuale conguaglio di prezzo, è da considerare giuridicamente e direttamente dipendente da un unico contratto avente per oggetto la cessione di beni all’esportazione, non imponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D.P.R. 633/1972 anche quando l’invio dei beni a di fuori del territorio comunitario avvenga dopo il passaggio di proprietà e l’emissione della fattura d’acconto.

Nel caso di pagamento anticipato del prezzo, totale o parziale, occorre stabilire se sia necessario emettere una seconda fattura al momento  dell’esportazione dei beni. La questione si pone in quanto la seconda fattura, che documenta  l’intero corrispettivo della merce esportata, deve essere necessariamente emessa per poter effettuare le procedure doganali di esportazione, con la conseguenza che, ove si riconosca l’obbligo di registrare, ai sensi dell’articolo 23, D.P.R. 633/1972, anche tale fattura, si duplicherebbe il volume di affari relativo alla cessione all’esportazione posta in essere.

La procedura che il cedente nazionale deve applicare si articola nelle seguenti formalità:
- al momento dell’incasso di ciascun acconto deve essere emessa e, successivamente, registrata la relativa fattura, con la dicitura “operazione non imponibile” e con l’eventuale riferimento all’articolo 8, comma 1, D.P.R. 633/1972;
- al momento del trasporto/spedizione all’estero dei beni  cui si riferiscono gli acconti deve essere emessa una fattura riepilogativa – senza l’addebito di alcun corrispettivo qualora il prezzo pattuito sia stato già integralmente  versato in precedenza, ovvero con l’addebito del solo conguaglio del prezzo nel caso contrario – anch’essa non assoggettata ad Iva, recante l’indicazione del prezzo complessivamente pattuito, nonché degli estremi, anche di registrazione, di tutte le fatture già emesse in relazione all’incasso degli acconti.

La fattura riepilogativa deve essere annotata, comunque, ai sensi del citato articolo 23, D.P.R. 633/1972 e concorre alla determinazione del volume d’affari limitatamente all’eventuale saldo del corrispettivo, mentre non concorre alla determinazione dello stesso, trovando annotazione in separata colonna del registro appositamente contrassegnata, nel caso in cui, essendo stato già fatturato l’intero corrispettivo, la fattura in parola assolva l’unica funzione di documentazione dell’operazione ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

(Tratto da "Casi pratici di Iva negli scambi con l'estero. Volume II" M. Peirolo- Euroconference Editoria)




CONSORZIO IEA utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Modalita-di-fatturazione-degli-acconti-su-esportazioni-di-Marco-Peirolo-241-ITA.asp 2016-05-28 daily 0.5