Profili operativi della Stand-by Letter of Credit

Il Credito Documentario (Credito) è l’assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente/Issuing Bank), su ordine e per conto di un proprio cliente (Ordinante/Applicant), generalmente acquirente di merci o di servizi, ad effettuare, eventualmente tramite una Banca corrispondente, la prestazione oggetto del Credito.

Il Credito Documentario è uno strumento di regolamento: si paga la prestazione o la merce a mezzo di Credito Documentario.

Le prestazioni possono, in linea di massima, essere:
• pagamento a vista;
• assunzione di impegno di pagamento differito e pagamento alla scadenza;
• accettazione di effetti;
• negoziazione.

L’impegno di cui sopra viene rilasciato:
• per un importo massimo e con una specifica scadenza;
• a favore di un terzo soggetto (Beneficiario/Beneficiary), che generalmente è il venditore delle merci o il prestatore dei servizi oggetto della transazione sottostante.

La Banca emittente onorerà l’impegno assunto con la prestazione sopra indicata solo se il Beneficiario presenterà i documenti, indicati nell’Apertura del Credito Documentario, e riscontrerà che tali documenti  rappresentino una Presentazione Conforme ai termini ed alle condizioni stabilite nel Credito emesso. 

La Lettera di Credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit - “SBLC”) è una garanzia di pagamento, uno strumento che, come il Credito Documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC, infatti, viene attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (Ordinante), secondo i termini del contratto commerciale sottostante.

Anche la SBLC richiede, per l’utilizzo, la presentazione di documenti che però, di norma, sono delle copie, considerato che la sua funzione non è di regolamento contestuale al trasferimento della merce, bensì di garanzia che si realizza in un momento successivo a quello dell’operazione sottostante che essa garantisce.

Sia l’operazione di Credito Documentario che le Stand-by Letter of Credit sono disciplinate da regole e principi
consolidati a livello internazionale, tra cui:
• le Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari – NUU 600 (Ed. 2007) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi;
• le Regole e Prassi Internazionali relative alle Stand-by ISP98 - Pubbl. 590 (Ed. 2000) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Il Credito Documentario e le Stand by Letter of Credit servono per regolare/garantire le ragioni di debito e credito tra il debitore ed il creditore, normalmente per operazioni con l’estero, ma possano essere utilizzate per operazioni domestiche. La peculiarità delle operazioni di Credito Documentario/SBLC è da ricercare nella contestualità che si deve realizzare tra presentazione dei documenti, richiesti dal debitore a mezzo dello strumento, ed il pagamento che viene effettuato da un terzo, la Banca, al riscontro di conformità tra i documenti presentati ed i termini e condizioni stabilite.

Nel Credito Documentario Import la Banca assume il ruolo di Banca emittente su ordine e per conto di un proprio Cliente, previa attribuzione al Cliente stesso di una linea di affidamento e fatta salva la discrezionalità in merito all’Apertura del singolo Credito Documentario richiesto; per accedere al Credito Documentario Import il Cliente deve essere titolare di un rapporto di conto corrente intrattenuto presso la Banca, sul quale saranno regolati gli addebiti per gli utilizzi del Credito.

Nel Credito Documentario Export la Banca potrà assumere il ruolo di Banca avvisante ai sensi delle disposizioni di cui alle NUU 600; pertanto, su richiesta della Banca emittente, la Banca provvederà ad avvisare il Credito al Beneficiario. La Banca potrà inoltre assumere, dietro pagamento di compensi, il ruolo di Banca confermante, ovvero aggiungere il proprio impegno inderogabile a quello della Banca emittente di onorare o negoziare una Presentazione Conforme. Ai sensi delle disposizioni di cui alle NUU, la Banca confermante, a condizione che i documenti prescritti gli siano presentanti e che costituiscano una Presentazione Conforme, deve onorare il Credito, ovvero effettuare il pagamento presso la Banca confermante o presso la Banca designata, quando il Credito è utilizzabile, oppure effettuare l’accettazione (di una tratta emessa dal Beneficiario) o negoziazione presso altra Banca designata, oppure infine negoziare senza rivalsa qualora il Credito sia utilizzabile per negoziazione presso la Banca confermante.

Oltre alla Conferma la Banca, in relazione al singolo Credito Documentario potrà, a propria discrezione ed iniziativa, rendersi disponibile ad aggiungere la c.d. Silent Confirmation o la garanzia dello Star del Credere.
Le considerazioni sopra espresse valgono anche nel caso di Stand By Letter of Creditsottoposte alla disciplina delle NUU 600, come integrate dalle disposizioni di cui alle Regole e Prassi Internazionali ISP 98 C.C.I 590, nelle quali la Banca operi quale soggetto avvisante o confermante.


PRINCIPALI RISCHI
Tra i principali rischi associati ai prodotti in esame si segnalano:
- rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del Credito, per i quali la Banca emittente è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitare il Cliente (in base al principio di autonomia, il Credito Documentario è infatti svincolato dai contratti di vendita o da altri contratti sottostanti);

- rischio di cambio: l’operazione, se denominata in divisa o regolata contro euro o in divisa diversa da quella di denominazione, è soggetta al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto è regolata al cambio applicabile al momento della negoziazione (quotazione “denaro al durante”);

- rischio paese: è il rischio di non poter concludere l’intermediazione a causa di situazioni politiche o economiche, calamità naturali o altri eventi che interessano il Paese di riferimento.

(Tratto da https://www.bancaifis.it)




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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Profili-operativi-della-Stand-by-Letter-of-Credit-910-ITA.asp 2021-02-04 daily 0.5