Regime Iva delle forniture all’estero di beni con installazione o montaggio

Le forniture all'estero di impianti e macchinari, con installazione o montaggio a cura o a spese del fornitore italiano, sono soggette a uno specifico regime Iva, in parte difforme da quello previsto dalla Direttiva n.2006/112/CE.
Ai fini Iva, occorre distinguere tra:
• la fornitura di impianti e macchinari con installazione o montaggio nel Paese estero a cura o a spese del fornitore italiano e
• la realizzazione di impianti e macchinari all'estero, con utilizzo di beni inviati dall'Italia e/o acquistati in loco e con successiva installazione e montaggio.
Con specifico riguardo alla prima tipologia di operazione, occorre ulteriormente distinguere a seconda che:
• il Paese di installazione e montaggio sia all'interno della UE o al di fuori della UE;
• il committente sia un soggetto Iva o un “privato consumatore”.
Destinazione dei beni Natura dell’operazione
Altro Paese UE Cessione intracomunitaria
non imponibile Iva
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Paese extra-UE Cessione all’esportazione
non imponibile Iva
Luogo impositivo dell’operazione in ambito extracomunitario
In caso di fornitura di impianti e macchinari con installazione o montaggio, al di fuori dell’Unione europea, da parte del fornitore o da terzi per suo conto, il citato art.36 della Direttiva n.2006/112/CE dispone, come già ricordato, che - quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall’acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto - si considera come luogo della cessione quello dove avviene l’installazione o il montaggio. La norma prosegue stabilendo che, qualora l’installazione o il montaggio sono eseguiti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello del fornitore, lo Stato membro in cui avviene l’installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno.
Se la fornitura avviene in altro Paese UE, l’impresa italiana applica l’art.41, co.1, lett. c) D.L. n.331/93, in quanto è proprio tale norma che, pur essendo in contrasto con la Direttiva Iva, qualifica come operazioni non imponibili Iva:
“le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto”.
Per le forniture in Paesi extra-UE non è, invece, prevista una disposizione analoga a quella applicabile in ambito intracomunitario.
Dato che il criterio territoriale dettato dall'art. 36 della Direttiva n.2006/112/CE vale anche quando l’installazione o il montaggio avviene al di fuori dell’Unione europea, sembrerebbe corretto affermare che, in questa ipotesi, la cessione sia da intendere come esclusa da Iva in Italia per carenza del presupposto territoriale.
Un diverso approccio è quello basato sull'art. 7-bis, co.1 d.P.R. n.633/72, ossia distinguendo a seconda che il passaggio di proprietà dei beni si verifichi quando gli stessi sono ancora materialmente presenti in Italia o meno; con la conseguenza che il regime di non imponibilità di cui all'art. 8 d.P.R. n.633/72 non è ammesso se dalla volontà contrattuale emerge che l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito dell’installazione o del montaggio.
L’Amministrazione finanziaria ha, tuttavia, chiarito che costituiscono cessioni all'esportazione, non imponibili Iva, che hanno per oggetto beni inviati all'estero a cura o a nome del cedente, considerandosi tali le consegne all'estero di beni anche in dipendenza di contratti di appalto, limitatamente al corrispettivo dei beni esportati.
In base a questa indicazione, la fattura può essere emessa in regime di non imponibilità per l’intero corrispettivo pattuito con cliente extra-UE, salvo che una quota-parte sia costituita da componenti acquistati all'estero dall'impresa italiana, che resta esclusa da Iva ai sensi dell’art.7-bis d.P.R. n.633/1972.
La prestazione di installazione e montaggio risulta, invece, accessoria alla fornitura dell’impianto e macchinario, ex art.12 d.P.R. n.633/72, per cui ne segue lo stesso trattamento Iva.
Distinta indicazione in fattura del corrispettivo della prestazione di installazione e montaggio
E' opportuno che in fattura il relativo corrispettivo sia indicato distintamente affinché non sia assoggettato ai dazi doganali.
L’articolo 33, lett. b), Regolamento CEE n.2913/92 (Codice doganale comunitario) prevede, infatti, che, ove distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, il valore in dogana non comprende “le spese relative a lavori di costruzione, d’installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l’importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale”.
Sdoganamento nel Paese di importazione
Lo sdoganamento nel Paese di importazione viene eseguito a nome del cliente extracomunitario, come avviene, per esempio, in caso di fornitura di un macchinario smontato con resa DDU. In questa ipotesi, l’impresa italiana dichiara il macchinario in dogana per l’esportazione definitiva e si procura la prova dell’esportazione a fondamento della fatturazione in regime di non imponibilità, mentre il cliente estero effettua lo sdoganamento pagando gli eventuali dazi sul valore del solo macchinario.
Se la prestazione di installazione o montaggio viene fatturata successivamente, l’impresa italiana deve presentare istanza di revisione dell’accertamento doganale in quanto il corrispettivo dichiarato in dogana all’atto dell’esportazione del macchinario è diverso da quello definitivo della fornitura.
Le considerazioni esposte valgono anche quando sia l’impresa italiana a farsi carico dei dazi doganali, come avviene in caso di resa DDP.
(tratto da "La Circolare Tributaria" n. 7/2015 di Euroconference Editoria - articolo di Dottor Marco Peirolo)