Regime della branch exemption: qui i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le precisazioni riguardano la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap nel caso di esercizio dell’opzione con efficacia dal periodo d’imposta 2016

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2018,  fornisce alcune importanti precisazioni in materia di branch exemption con riferimento, in particolare, agli adempimenti dichiarativi conseguenti all’esercizio della relativa opzione a partire dal periodo d’imposta 2016.

Prima di esaminare i contenuti del documento di prassi, appare utile ricostruire sinteticamente la disciplina di riferimento.

Branch exemption
Con  questa espressione si indica il  regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni   di   imprese   residenti   (articolo   168-ter,  Tuir,   introdotto   dall’articolo   14,   Dlgs 147/2015, Decreto crescita e internazionalizzazione).
In estrema sintesi, un’impresa residente in Italia può  optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nel momento in cui viene costituita la stabile organizzazione, con  effetto dallo stesso periodo d’imposta.

Le modalità  applicative  del  regime  sono state adottate con  il  provvedimento 28 agosto 2017 (vedi “Regimedibranchexemption:lenuovedisposizionioperative”) che, tra l’altro, ha fornito indicazioni  anche rispetto  agli  adempimenti  dichiarativi  a cui  è tenuta l’impresa  residente  che decide di esercitare l’opzione.

La risoluzione 4/E del 15 gennaio 2018
Il documento di prassi pubblicato oggi è stato sollecitato da un’istanza di interpello presentata da un’associazione di categoria per conto  di alcune imprese.

I dubbi delle imprese
Le imprese interessate intendono aderire al regime dal periodo d’imposta 2016  e, a tal proposito, sottolineano  che i  modelli  dichiarativi  2017   (relativi,  quindi,  al  2016),   per certi  aspetti  non risultano allineati con quanto stabilito dal provvedimento dello scorso agosto.
Per questo motivo si sono rivolte all’Agenzia delle entrate per ottenere i necessari chiarimenti. In particolare, i dubbi sollevati riguardano la corretta compilazione dei modelli Redditi Sc e Irap.

Le risposte dell’Agenzia delle entrate
L’Amministrazione, innanzitutto, evidenzia che la mancata corrispondenza tra alcune indicazioni del  provvedimento  e i  modelli  dichiarativi  è dovuta alla  circostanza  che i  secondi  sono stati approvati in un momento precedente rispetto al primo.
Alla luce di ciò, vengono forniti i seguenti chiarimenti per consentire la corretta compilazione dei modelli relativi al periodo d’imposta 2016.

Redditi SC 2017  - quadro RF
Secondo quanto previsto dal provvedimento, il  reddito (o la perdita) della branch esente deve essere determinato apportando al risultato del rendiconto economico e patrimoniale le variazioni in  aumento e in  diminuzione  relative  alla  singola branch e va indicato  separatamente nella dichiarazione dei redditi dell’impresa.
Su quest’ultimo aspetto, la risoluzione precisa che, diversamente da quanto attualmente previsto nelle istruzioni per la compilazione del quadro RF: 
- il primo  modulo  del  quadro  deve  essere  compilato  dal  soggetto  che  presenta  la dichiarazione, affinché l’impresa nel complesso (l’impresa residente in Italia complessivamente considerata, ossia la casa madre italiana unitamente alle sue stabili organizzazioni estere) calcoli il suo reddito 
- i successivi moduli (o il quadro FC - redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili  organizzazioni  localizzate in stati  o  territori  con  regime fiscale privilegiato) devono essere compilati per determinare il reddito delle singole stabili organizzazioni.

Inoltre:
- il  reddito della branch deve essere sottratto dal  reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso
- la  perdita  della branch viene sommata al  reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso.

Pertanto, la somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch deve essere riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41).

Redditi SC 2017-  quadro RS – prospetto Ace
In materia di Aiuto alla crescita economica, la risoluzione ricorda che il  provvedimento regola l’applicazione della disciplina agevolativa rispetto alle stabili organizzazioni in regime di branch exemption.

Per la  corretta  compilazione  del  prospetto  “Deduzione  per capitale  investito  proprio  (Ace)”
contenuto nel quadro RS, l’Agenzia fornisce le seguenti indicazioni: 
- nel prospetto del primo modulo del quadro RS, devono essere indicati i dati relativi esclusivamente alla casa madre 
- a partire  dal  secondo modulo  del  quadro RS,  il  dichiarante  deve riportare  nel  prospetto i dati della singola branch  come  individuata  nel  secondo  modulo  del  quadro  RF   nel prospetto “Esenzione  degli utili  e delle  perdite  delle  stabili  organizzazioni  all’estero  di imprese residenti”
- la numerazione dei moduli del quadro RF e del quadro RS deve corrispondere, quindi, alla medesima branch
- l’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all’impresa nel complesso
- la  parte di  rendimento  nozionale  relativo  alle  stabili  organizzazioni  che eccede quello relativo all’impresa nel complesso viene imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione, che viene conseguentemente ridotto
- a tal  fine, nel  prospetto  Ace della  singola branch, il  rendimento  nozionale  spettante è indicato nel campo “Rendimenti totali”, al netto della quota eccedente di competenza della branch
- quest’ultimo importo può  essere utilizzato in abbattimento del reddito della singola stabile organizzazione, indicando l’ammontare deducibile nella determinazione del reddito tra le altre variazioni in diminuzione del quadro RF,  rigo RF55,  utilizzando il  codice 99,  fino a concorrenza del reddito della branch 
- infine,  l’eventuale   eccedenza  di   rendimento   nozionale   deve  essere   riportata   dalla medesima branch  nei  periodi  d’imposta  successivi,  senza  alcun  limite  quantitativo  e temporale, indicando l’ammontare spettante nel campo “Eccedenza riportabile”.

Redditi SC 2017  - presenza in un paese estero di più stabili organizzazioni - rigo RF130
In  relazione  al  caso  in  cui  in  uno   stesso  paese  estero siano  presenti  più  siti  produttivi dell’impresa residente, ciascuno dei quali viene considerato, in base alla normativa dello Stato di    localizzazione,   un’autonoma   stabile   organizzazione,   la   risoluzione   ricorda   che   il provvedimento,   ai   fini    dell’applicazione   del   regime branch   exemption,   non    prevede  il riconoscimento di più stabili organizzazioni. Pertanto, per l’esercizio dell’opzione e la determinazione   del   reddito   esente,  si   considera   che  all’estero   vi   sia   un’unica   stabile organizzazione (fatto salvo il caso in cui il singolo sito produttivo integri i presupposti applicativi della disciplina CFC  - Controlled Foreign Companies - società controllate estere).

In tal caso:

- il codice di identificazione fiscale estero da riportare in dichiarazione (rigo RF130 – colonna 2) può essere riferito a uno dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente
- se il sito produttivo, il cui codice è stato selezionato come identificativo della stabile organizzazione esente, presenta i presupposti applicativi della disciplina CFC, l’impresa dovrà selezionare un diverso codice identificativo di altro sito produttivo per identificare la branch in esenzione.

Redditi SC 2017  - credito d’imposta estero - quadro CE
La disciplina branch exemption (articolo 168-ter, comma 7, Tuir) prevede, in tema di recapture (ossia  di  partecipazione  dei  redditi  realizzati  dalla  stabile  organizzazione  esente al  reddito imponibile della casa madre fino a concorrenza delle perdite fiscali  nette prodotte dalla branch nei cinque periodi d’imposta antecedenti all’esercizio dell’opzione), che dall’imposta dovuta si scomputino  le  eventuali  eccedenze positive  d’imposta  estera riportabili  in  base alla  normativa del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (articolo 165, comma 6, Tuir).

Sul punto,  la risoluzione sottolinea la necessità di procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all’interno del medesimo paese, quelle attribuibili alle stabili  organizzazioni  esenti  rispetto  a quelle  imputabili  agli  altri  redditi  esteri,  compilando  più moduli del quadro CE del modello di dichiarazione.

Modello Irap 2017
Gli ultimi dubbi sollevanti dalle imprese riguardano la compilazione del modello Irap.
Per quanto concerne l’imposta regionale sulle attività produttive, il provvedimento prevede che il valore  della  produzione  netta  relativa  alla branch esente  (da  scomputare  dal  valore  della produzione netta dell’impresa nel complesso) deve essere determinato in via analitica, partendo dal rendiconto economico e patrimoniale.
Rimarcato questo aspetto, la risoluzione fornisce i seguenti chiarimenti: 
- la quota esente  non  deve essere indicata nel  rigo “Quota  del  valore  della  produzione realizzata all’estero” (rigo riservato ai soggetti che determinano la quota del valore della produzione realizzata all’estero in base ai  criteri  forfetari  previsti  dall’articolo 4, comma 2, Dlgs 446/1997, come richiamati dall’articolo 12, comma 2)
- il  valore della produzione netta relativa alla branch esente, essendo determinato in via analitica sulla base del rendiconto economico e patrimoniale, deve essere escluso dalla base imponibile Irap, indicandolo in uno  dei campi presenti nei righi dove si riportano le “altre variazioni” (in  aumento e in  diminuzione), utilizzando  il  codice  “99” (in  questo caso non va compilata la sezione II del quadro IS, riservato ai soggetti che determinano la quota del valore della produzione realizzata all’estero secondo criteri forfetari).

Dichiarazione integrativa/sostitutiva
La risoluzione, inoltre, precisa che, per poter applicare i chiarimenti in essa contenuti, le imprese possono presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva entro il prossimo 29 gennaio 2018 (vale a dire entro 90 giorni dal 31 ottobre 2017,  termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap).

Regime sanzionatorio
Infine, alla luce delle oggettive condizioni di incertezza determinate dalle incoerenze tra i modelli dichiarativi 2017  e il provvedimento, la risoluzione esclude l’applicazione delle sanzioni nel caso in cui le dichiarazioni presentate dalle imprese non  siano già conformi ai chiarimenti in essa contenuti.

(Tratto da http://www.fiscooggi.it/)




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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Regime-della-branch-exemption-qui-i-chiarimenti-dellAgenzia-delle-Entrate-476-ITA.asp 2018-01-31 daily 0.5