Tempo di dichiarazioni: il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Il quadro CE del modello Unico deve essere compilato dai soggetti che hanno prodotto redditi all’estero al fine di determinare il credito di imposta spettante ai fini delle imposte dirette. Di seguito tutte le informazioni utili e le modalità di compilazione del quadro.

I soggetti che nel corso del periodo di imposta hanno percepito redditi prodotti all’estero, qualora la loro residenza fiscale sia in Italia, hanno diritto di beneficiare di una agevolazione sotto forma di credito di imposta da calcolare sulla base delle imposte pagate all’estero e divenute definitive. Il credito di imposta spetta al contribuente al fine di evitare la doppia tassazione, una nello Stato di produzione del reddito, e una nello Stato di residenza fiscale, del reddito estero percepito, così come previsto dall’articolo 165 del Tuir.
Andiamo, quindi, ad analizzare di seguito le modalità di compilazione del quadro CE del modello Unico PF.

Quadro CE: requisiti per la compilazione
Per poter utilizzare il quadro CE del modello Unico PF il contribuente, che ha prodotto redditi esteri, di qualsiasi natura, deve rispettare alcuni requisiti indispensabili:
Il contribuente deve essere fiscalmente residente in Italia;
Il reddito deve essere stato prodotto all’estero;
L’imposta estera pagata deve essere a titolo definitivo.
Se viene a mancare anche soltanto uno di questi requisiti il contribuente non ha titolo per la compilazione del quadro CE del modello Unico PF, in quanto non ha diritto di ottenere alcun credito di imposta.

Imposte da indicare nel quadro CE
Le imposte da indicare nel quadro CE sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, oppure nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’articolo 165 del Tuir, entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative). Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
In ogni caso è opportuno ricordare che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari. La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo anno di produzione.

Compilazione del quadro CE di Unico PF
Il quadro CE, come detto, è riservato ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’articolo 165 del Tuir (come modificato dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 147/2015). Al fine del calcolo del credito di imposta in base alle nuove modalità stabilite dal predetto articolo, a partire dal periodo di imposta 2015, tutti i contribuenti, (anche quelli che hanno prodotto all’estero esclusivamente redditi diversi da quelli di impresa), utilizzano il quadro CE (in luogo del quadro CR).
Qualora siano stati prodotti all’estero sia redditi di impresa che redditi diversi da quelli di impresa deve essere compilato il quadro CE, utilizzando due distinti righi della sezione I-A, uno riservato all’esposizione dei redditi diversi da quelli di impresa ed uno riservato all’esposizione dei redditi d’impresa.

Il quadro CE si compone di tre sezioni:
• Sezione I – la sezione è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito di imposta di cui all’articolo 165, comma 1, del Tuir e del credito di imposta internazionalizzazione;
• Sezione II – la sezione è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui all’articolo 165, comma 6, del Tuir e dell’eventuale credito spettante;
• Sezione III – è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.
Nel caso in cui i righi presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella “Mod. N” posta in alto a destra del quadro.

Sezione I – Credito di imposta (art. 165, c.1)
Nella sezione I del quadro CE devono essere indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione (o entro il termine di cui all’articolo 165, comma 5, del Tuir) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Per poter usufruire del credito di imposta, ex articolo 165, comma 1, del Tuir e del credito di imposta internazionalizzazione è necessario compilare sia la sezione I-A, che la sezione I-B, con le seguenti modalità:
• La sezione I-A – La sezione è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’importo teoricamente spettante del credito di imposta di cui all’articolo 165, comma 1, del Tuir e del credito d’imposta internazionalizzazione.
• La sezione I-B – La sezione è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.

E’ opportuno ricordare che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Sezione II – Credito di imposta (art. 165, c.6)
La sezione II del quadro CE è riservata alla determinazione delle eccedenze di imposta di cui all’articolo 165, comma 6, del Tuir. Tale norma dispone che in caso di reddito prodotto in un paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo, in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti, fino all’ottavo.
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito prodotto all’estero. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche al credito di imposta internazionalizzazione.
Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la sezione II del quadro CE deve essere compilata anche nei seguenti casi:
• Reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza di imposta pagata all’estero;
• Reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
• Reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

Sezione III – Riepilogo
Nella sezione III del quadro CE devono essere riportati i crediti maturati nel quadro, ai sensi dell’articolo 165, commi 1 e 6, del Tuir, nonché dell’articolo 3, D.Lgs. n. 147/2015, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C.
Al fine della determinazione del credito di imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell’eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8, della sezione II-A.

(Tratto da www.fiscomania.com)




CONSORZIO IEA utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Tempo-di--dichiarazioni-il-credito-d-imposta-per-i-redditi-prodotti-all-estero-390-ITA.asp 2017-05-31 daily 0.5