Viaggi d'affari e regole valutarie (di Angelo Ginex)

La Carta Doganale  del  Viaggiatore è  uno  strumento di facile  e  pronta consultazione  per conoscere  le principali disposizioni doganali che interessano tutti coloro che arrivino o partano dal nostro Paese,  per  essere  in  grado  di  predisporre in  anticipo  gli  eventuali  documenti necessari.

Nell’ambito della stessa  l’Agenzia delle Dogane chiarisce che il trasporto al seguito  di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli Uffici doganali  al  momento dell'entrata nello  Stato  o in uscita  dallo  stesso,  quando  si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro.

La misura  si applica  a tutti i movimenti da e verso Paesi UE o extracomunitari. La mancata dichiarazione costituisce  violazione della normativa valutaria e comporta:

1. per  le  movimentazioni  di denaro contante  con  eccedenza  sino  a  10.000 euro,  il sequestro amministrativo nella misura del 30  per cento di tale eccedenza  e l’applicazione  di una  sanzione  amministrativa dal 10  al 30  per cento  dell'importo eccedente il limite;
2. per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a 10.000 euro, il sequestro amministrativo nella misura del 50  per cento di tale eccedenza  e l'applicazione di una  sanzione  amministrativa dal 30  al 50  per cento  dell'importo eccedente il limite.

La sanzione, che è irrogata  dal Ministero dell'Economia  e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto presso l'Ufficio doganale di controllo, è applicata con un importo minimo pari a 300 euro.

Alla conclusione  del procedimento sanzionatorio l'importo sequestrato, nell'eventuale misura eccedente  le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell'Economia  e delle  Finanze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

Nei casi previsti il trasgressore può richiedere  di essere  ammesso  al beneficio dell'oblazione, che consente l'estinzione dell'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:

1. immediatamente presso  l'Ufficio doganale,  di una  somma pari al 5 per cento dell'importo eccedente il limite fissato, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, e pari al 15 per cento dell'eccedenza, se compresa tra 10.000 e 40.000 euro, con un importo minimo di 200 euro;
2. entro 10  giorni dalla violazione  mediante esecuzione  del  pagamento  nella  misura dovuta, a favore del Ministero dell'Economia  e delle Finanze.

Con  l'ammissione  al  beneficio  dell'oblazione,  con  pagamento  immediato   presso   l'Ufficio doganale della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo.

L'accesso al beneficio dell'oblazione è precluso in presenza  di una delle seguenti condizioni:

1. importo eccedente superiore a 40.000 euro;
2. fruizione del medesimo beneficio nei cinque anni precedenti la constatazione  della violazione.

La modulistica per il rilascio della dichiarazione in oggetto è disponibile sul sito istituzionale
dell'Agenzia delle Dogane al link riportato in calce.

(Tratto da Euroconference News - www.ecnews.it)









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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento
http://www.eu/ita/archivio/Viaggi-d-affari-e-regole-valutarie-di-Angelo-Ginex-428-ITA.asp 2017-09-30 daily 0.5